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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18609/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo proposta da un fallimento per un ingente credito residuo relativo al saldo prezzo di una cessione d'azienda per l'esercizio di attività alberghiera. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione ritenendo operante una quietanza di pagamento contenuta nel contratto. Il creditore aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo mediante deposito telematico del ricorso. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché il deposito era avvenuto in modalità telematica senza che, per quel tribunale, fosse stato emanato il decreto dirigenziale ministeriale di accertamento della piena funzionalità dei sistemi informatici. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, sostenendo che la legge non prevede una causa di inammissibilità per il solo fatto del deposito telematico dell'atto introduttivo; 2) violazione degli artt. 121 e 156 c.p.c., assumendo che l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, poiché il contraddittorio si era regolarmente instaurato; 3) violazione dell'art. 101 c.p.c., motivo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Ha affermato che il deposito telematico dell'atto introduttivo dell'opposizione allo stato passivo è una modalità contemplata e consentita dall'ordinamento processuale: l'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, nel prevedere i casi di obbligatorietà del deposito telematico, presuppone la validità di tale forma, e dalla mancata previsione dell'obbligo non può desumersi un divieto. Ha inoltre osservato che la circolare ministeriale non può creare un divieto processuale in assenza di una fonte normativa e che la mancata adozione del decreto dirigenziale di funzionalità, semmai, incide sull'obbligatorietà, non sulla liceità del deposito telematico. Richiamando l'art. 156, comma 3, c.p.c. e la generale validità del documento informatico, la Corte ha rilevato che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, avendo instaurato il contraddittorio. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, affinché esamini nel merito la domanda di insinuazione al passivo. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    La norma, nel prevedere l'obbligatorietà del deposito telematico per determinati atti, presuppone che il deposito telematico sia una forma processuale valida e consentita; la mancanza dell'obbligo non equivale a divieto.

  • art. 121 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per sostenere che la trasmissione telematica dell'atto introduttivo, se idonea a raggiungere lo scopo processuale, non può essere sanzionata come inammissibile per il solo profilo formale.

  • art. 156 c.p.c.

    Un vizio formale non determina nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo; qui il ricorso telematico aveva instaurato regolarmente il contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Il motivo relativo alla violazione del diritto di difesa è stato dichiarato assorbito.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    La circolare ministeriale non può introdurre regole processuali in assenza di una fonte di legge, essendo la giurisdizione regolata dalla legge.

  • art. 20, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005

    Il documento informatico è richiamato come dotato di generale validità e rilevanza agli effetti di legge, coerente con l'ammissibilità del deposito telematico.

Massime di principio

  • Il deposito telematico di un atto processuale è ammissibile quando l'ordinamento lo contempla come modalità di deposito; la mancata previsione dell'obbligatorietà non implica, di per sé, un divieto.
  • Le fonti amministrative interne, come le circolari ministeriali, non possono creare cause di inammissibilità o divieti processuali in assenza di una base normativa primaria.
  • Ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., un atto introduttivo non può essere dichiarato nullo o inammissibile per un vizio meramente formale se ha comunque raggiunto il proprio scopo, cioè l'instaurazione del contraddittorio.
  • La mancata emanazione di un decreto dirigenziale che attesti la piena funzionalità dei sistemi informatici può incidere sugli obblighi di utilizzo del processo telematico, ma non legittima un divieto generale di deposito telematico dell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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