Cassazione Penale, Sentenza n. 33839/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sul reclamo relativo alla concessione della liberazione anticipata, per intervenuta espiazione della pena. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 666 e 678 c.p.p. e dell'art. 69-bis Ord. pen. e sosteneva di avere comunque interesse alla definizione del procedimento in quanto la concessione della liberazione anticipata avrebbe determinato un "credito di pena" utilizzabile, per fungibilità, in diminuzione di eventuali pene detentive future.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'interesse del ricorrente debba essere concreto e attuale sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; l'intervenuta espiazione della pena ha quindi fatto venir meno l'interesse alla liberazione anticipata. Ha inoltre escluso che astratte prospettive di fungibilità possano sorreggere l'interesse, ricordando che i periodi valutabili ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p. non possono precedere il reato e non possono dunque essere utilizzati per reati non ancora commessi. Conseguentemente la Corte ha pronunciato condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma procedurale relativa ai mezzi di impugnazione e termini: richiamata in relazione alla correttezza formale dell'impugnazione; la Corte rileva che, indipendentemente da profili formali, manca il requisito sostanziale dell'interesse.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze e sentenze in materia di esecuzione penale: richiamata come base procedurale del ricorso, ma il vizio principale è l'inammissibilità per assenza di interesse attuale.
art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norma inerente benefici e disciplina dell'esecuzione penale in relazione alla liberazione anticipata: il ricorrente l'ha invocata per sostenere il proprio diritto alla liberazione anticipata, ma la Corte ha ritenuto il diritto non più attuale per l'intervenuta espiazione.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che consente la valutazione di periodi di detenzione ai fini del cumulo o computo della pena: la Corte interpreta che tali periodi non possono precedere il reato e dunque non possono essere applicati a reati non ancora commessi, escludendo l'uso di tali periodi per presunte future pene.
Norma che disciplina le spese nei giudizi di legittimità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare una decisione (es. per ottenere la liberazione anticipata) deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia al momento della decisione; se l'interesse viene meno (per esempio per intervenuta espiazione della pena), il ricorso è inammissibile.
- La possibilità di ottenere un 'credito di pena' non può essere invocata in via astratta per giustificare un interesse attuale: prospettive ipotetiche di fungibilità verso future pene non bastano a mantenere l'interesse processuale.
- I periodi di detenzione valutabili ai fini del computo o del cumulo (art. 657 c.p.p.) non possono essere fatti valere per periodi anteriori al reato, pertanto non possono essere usati per reati non ancora commessi.
- La proposizione di impugnazioni palesemente prive dell'interesse richiesto comporta il rischio di condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità o colpa nell'impugnazione; è quindi opportuno valutare attentamente la concreta rilevanza dell'interesse prima di proporre ricorso.
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