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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15379/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

La decisione riguarda la revoca degli arresti domiciliari esecutivi, applicati ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p. e sospesi provvisoriamente dal magistrato di sorveglianza. Il condannato ha ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un solo motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato che il tribunale abbia ritenuto decisivo l'arresto in flagranza per detenzione di 23 grammi di cocaina trasportata a bordo di un'autovettura, senza una concreta valutazione dell'effettiva incompatibilità di tale condotta con la prosecuzione della misura domiciliare. Ha inoltre sostenuto che non fosse stata adeguatamente considerata la condotta pregressa, caratterizzata dal rispetto delle prescrizioni per più mesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse applicato correttamente l'art. 47-ter, sesto comma, ord. pen., valorizzando una condotta illecita dello stesso tipo di quella alla base della condanna, commessa durante la misura e sintomatica della prosecuzione dell'attività criminale, nonché dell'inidoneità della misura a interrompere i contatti con l'ambiente dello spaccio. Le doglianze difensive sono state considerate meramente dirette a una rivalutazione del merito, senza incidere sulla valutazione complessiva di incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 10, c.p.p.

    richiamato come base della misura degli arresti domiciliari esecutivi applicata al condannato

  • art. 47-ter, sesto comma, ord. pen.

    prevede la revoca della misura domiciliare quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura

Massime di principio

  • La misura degli arresti domiciliari esecutivi è revocabile quando la condotta del sottoposto, contraria alla legge o alle prescrizioni, evidenzi un'incompatibilità concreta con la prosecuzione del beneficio.
  • Ai fini della revoca rileva in modo decisivo la commissione, durante la misura, di una nuova condotta illecita dello stesso genere di quella già oggetto di condanna, se sintomatica della persistenza dei contatti con l'ambiente criminale di riferimento.
  • Le doglianze che si limitano a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di sorveglianza, senza evidenziare un reale travisamento o un vizio giuridicamente rilevante, non sono idonee a fondare l'accoglimento del ricorso.
  • La prova del precedente rispetto delle prescrizioni per un certo periodo non è di per sé sufficiente a superare una valutazione complessiva di incompatibilità quando sopravvenga una condotta elusiva o antigiuridica significativa.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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