Cassazione Civile, Ordinanza n. 07953/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 2007 con cui una parte si obbligava a trasferire una porzione di terreno, mentre la controparte si impegnava a costruire una villetta unifamiliare. Con successiva scrittura del 2009 subentrava un nuovo soggetto al posto della cooperativa originaria. La parte promittente convocava il subentrante per il rogito, ma questi non compariva. I promittenti agivano allora per l'esatto adempimento del contratto. Il convenuto sosteneva che, in caso di suo inadempimento, il contratto prevedesse come unica conseguenza una specifica clausola che imponeva il trasferimento gratuito di una quota del terreno, qualificata dal giudice di merito come clausola penale. In primo grado il tribunale accertava l'inadempimento ma riteneva che, per effetto della clausola pattuita, non fosse esperibile la domanda di adempimento, bensì solo quella di trasferimento della quota prevista. In appello i soccombenti censuravano l'interpretazione della clausola, sostenendo che non escludesse la domanda di esatto adempimento e che fosse stata erroneamente letta come disciplina esclusiva delle conseguenze dell'inadempimento o come clausola meramente potestativa. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione, per aver la corte territoriale aderito acriticamente alla motivazione del tribunale senza spiegare perché la clausola precludesse l'azione di adempimento; 2) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per erronea interpretazione della clausola 11.3, ritenuta ostativa alla domanda di esatto adempimento pur senza espressa previsione; 3) ulteriore violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per avere la clausola regolato le conseguenze dell'inadempimento e non invece attribuito una facoltà di recesso, con possibilità di chiedere comunque l'adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo carente la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva affermato che la clausola penale escludesse la possibilità di domandare l'adempimento senza spiegare il fondamento di tale conclusione. La Corte ha richiamato il principio generale dell'art. 1453 c.c., secondo cui nel contratto con prestazioni corrispettive la parte non inadempiente può scegliere tra adempimento e risoluzione, e il regime degli artt. 1382 e 1383 c.c., da cui deriva soltanto il divieto di cumulare penale e adempimento, non anche quello di chiedere l'esatto adempimento ove la clausola sia qualificata come penale. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
"nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno"
il contraente non inadempiente conserva, in via generale, la scelta tra adempimento e risoluzione; la clausola penale non elimina di per sé tale facoltà
le parti possono pattuire una penale per l'inadempimento o il ritardo; la penale opera come preliquidazione del danno
in presenza di clausola penale per inadempimento è preclusa soltanto la domanda congiunta di adempimento e penale, non la domanda di adempimento in sé
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza impugnata
norma richiamata quale criterio di interpretazione del contratto, lamentandosi in Cassazione un'erronea lettura della clausola
il giudice di legittimità rileva che l'interpretazione della clausola deve essere coerente con i criteri legali di ermeneutica contrattuale
Massime di principio
- Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente conserva, in linea generale, la facoltà di scegliere tra esatto adempimento e risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
- La previsione di una clausola penale per l'inadempimento o il ritardo non sostituisce automaticamente i rimedi ordinari del contratto: essa preclude soltanto la cumulabilità tra penale e richiesta di adempimento, salvo diversa pattuizione univoca delle parti.
- Se il giudice di merito qualifica una pattuizione come clausola penale e, da tale qualificazione, fa discendere l'esclusione dell'azione di adempimento, deve fornire una motivazione esplicita sul percorso logico-giuridico seguito.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali deve dare conto, in modo coerente con gli artt. 1362 e ss. c.c., del significato della pattuizione e degli effetti che essa produce sui rimedi contrattuali esercitabili dalla parte non inadempiente.
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