Parere n. 1086/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Quesito in ordine alle criticità concernenti l’applicazione della disciplina delle incompatibilità successive previste per i componenti dei collegi delle pubbliche amministrazioni e delle Amministrazioni Indipendenti a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeQuesito sull’interpretazione dell’art. 3, comma 3-bis, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69, in materia di incompatibilità successive dei componenti degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti.
Esito
La questione giuridica
L’ANAC ha chiesto di chiarire l’ambito applicativo e gli effetti della nuova disciplina che estende ai componenti degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti il regime di incompatibilità successiva previsto dall’art. 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della l. n. 262/2005. I quesiti riguardano: la nozione di “componenti di tutti gli organi collegiali”, comprendente o meno organi necessari, facoltativi, straordinari e temporanei e organi con funzioni diverse da quelle di indirizzo; l’eventuale applicazione agli organi monocratici; l’inclusione dei provvedimenti generali, degli atti amministrativi generali e degli atti regolatori; il significato dell’aggettivo “obbligatorie” riferito alle determinazioni; l’individuazione dell’autorità competente alla vigilanza e all’applicazione delle conseguenze della violazione, anche con riferimento alle discipline speciali delle autorità indipendenti.
Il parere
La Sezione ritiene ammissibile la richiesta di parere, in quanto concernente una questione interpretativa di rilevante interesse pubblico, strettamente connessa alla tutela dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza dell’amministrazione e non riferita a controversie pendenti o imminenti. Nel merito, interpreta l’art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 25/2025 come una disciplina generale e di chiusura del sistema delle incompatibilità successive: per un anno dalla cessazione dell’incarico, i componenti degli organi collegiali che abbiano assunto determinazioni autoritative obbligatorie, direttamente o indirettamente incidenti su soggetti privati determinati, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati o con società da questi controllate; i contratti conclusi in violazione sono nulli. La disciplina si applica a tutti gli organi collegiali, necessari, facoltativi, straordinari o temporanei, senza distinzione in base alle funzioni esercitate, purché ricorra il requisito sostanziale delle determinazioni considerate dalla norma. Vi rientrano anche i pareri vincolanti quando l’organo di amministrazione attiva non possa discostarsene. Sono invece esclusi gli organi monocratici, per i quali operano le regole dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, anche tramite l’art. 21 d.lgs. n. 39/2013. Sono esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi generali, poiché caratterizzati da generalità e indeterminatezza dei destinatari. L’obbligatorietà riguarda il carattere autoritativo della determinazione e dei suoi effetti sui destinatari privati, non la natura vincolata o discrezionale dell’attività amministrativa che conduce all’adozione dell’atto. La competenza di vigilanza e accertamento, nonché l’applicazione delle conseguenze previste, spetta all’ANAC, in base agli artt. 13 e 21 d.lgs. n. 39/2013 e alla ratio complessiva della disciplina. La conclusione è estesa sia alle pubbliche amministrazioni sia alle autorità indipendenti; per queste ultime, la nuova disciplina prevale sulle disposizioni speciali incompatibili, in forza della clausola di deroga.
Osservazioni
Ammissibilità del quesito
Il parere facoltativo è ammissibile perché riguarda dubbi interpretativi su una disciplina di rilevante interesse pubblico, concernente la prevenzione della corruzione e la tutela dell’imparzialità e del buon andamento, e non una questione meramente interna o un segmento ordinario dell’attività amministrativa.
Componenti di tutti gli organi collegiali
La previsione si applica a tutti gli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti, senza distinguere in base alle funzioni di indirizzo politico, amministrativo o di controllo. Sono compresi gli organi necessari, facoltativi, straordinari e temporanei, purché assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere effetti, diretti o indiretti, nei confronti di soggetti privati determinati.
Pareri vincolanti
Possono rientrare nell’ambito della disciplina anche i pareri vincolanti quando l’organo di amministrazione attiva non abbia la possibilità di discostarsene e la determinazione finale costituisca sostanzialmente una presa d’atto del parere.
Organi monocratici
La disciplina speciale non si applica agli organi monocratici, poiché la norma si riferisce letteralmente ai componenti degli organi collegiali e, avendo natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Per i titolari di organi monocratici restano applicabili, ove ricorrano i presupposti, l’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 21 d.lgs. n. 39/2013.
Regolamenti e atti amministrativi generali
La disciplina non si applica ai regolamenti, che hanno carattere generale e astratto e innovano l’ordinamento, né agli atti amministrativi generali, che hanno destinatari indeterminati, ancorché successivamente determinabili.
Significato di determinazioni obbligatorie
L’aggettivo “obbligatorie” non riguarda la contrapposizione tra attività vincolata e discrezionale, ma il carattere autoritativo della determinazione, che impone a soggetti privati determinati di tenere o non tenere un certo comportamento.
Autorità competente alla vigilanza e alle conseguenze della violazione
La competenza a vigilare, accertare le violazioni e applicare le conseguenze della disciplina spetta all’ANAC. La conclusione deriva dagli artt. 13 e 21 d.lgs. n. 39/2013, dalla disciplina dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 e dalla ratio della normativa, secondo il precedente Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2019, n. 7411, ritenuto coerente dalla Cassazione a sezioni unite, 25 novembre 2011, n. 36593.
Rapporto con le discipline speciali delle autorità indipendenti
La nuova disciplina si applica in deroga a qualunque diversa disposizione vigente e prevale quindi sulle discipline speciali delle singole autorità indipendenti, limitatamente ai componenti degli organi collegiali interessati dalla nuova previsione. La Sezione auspica comunque un intervento legislativo chiarificatore, soprattutto per individuare espressamente l’autorità competente al controllo e alla vigilanza.
Norme richiamate
art. 3, comma 3-bis, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall’art. 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi.
La disposizione introduce una disciplina generale e di chiusura delle incompatibilità successive per i componenti degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti, prevalente sulle disposizioni speciali incompatibili.
art. 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, l. 28 dicembre 2005, n. 262
I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli.
Il regime richiamato comporta un divieto di durata annuale, riferito ai rapporti diretti di collaborazione, consulenza o impiego con soggetti regolati o società controllate, con nullità dei contratti violativi.
art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
La disciplina generale del pantouflage resta applicabile ai titolari di organi monocratici nei casi e con i presupposti previsti dalla legge.
art. 21 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39
Ai fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
La disposizione amplia il campo soggettivo dell’art. 53, comma 16-ter, includendo i titolari degli incarichi contemplati dal decreto legislativo.
art. 13 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39
All’Autorità nazionale anticorruzione spetta il generale compito di vigilare sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie con riferimento agli incarichi.
La norma costituisce, insieme all’art. 21 d.lgs. n. 39/2013, il fondamento della competenza dell’ANAC alla vigilanza e all’accertamento delle violazioni delle incompatibilità successive.
art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39
La definizione richiamata, coordinata con l’art. 21 d.lgs. n. 39/2013, consente l’applicazione della disciplina generale anche ai dipendenti delle autorità indipendenti prive di disciplina speciale.
artt. 54, comma 2, e 97, comma 2, Cost.
La disciplina delle incompatibilità successive tutela l’imparzialità, il buon andamento, la trasparenza e l’affidabilità dell’azione amministrativa, nonché il dovere di disciplina e onore nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
art. 17 l. 15 maggio 1997, n. 127
Nel quadro dei pareri facoltativi, limita l’intervento consultivo del Consiglio di Stato alle attività che impegnano più incisivamente l’azione del Governo e degli organi di maggiore rilevanza dello Stato.
art. 33, comma 1, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
Richiamato per il principio di equilibrio istituzionale che esclude pareri facoltativi su materie o fattispecie oggetto di controversie giurisdizionali pendenti o imminenti.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 25/2025 si applica a tutti gli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti, necessari, facoltativi, straordinari o temporanei, quando abbiano assunto determinazioni autoritative obbligatorie destinate a incidere, direttamente o indirettamente, su soggetti privati determinati.
- La natura eccezionale della disciplina delle incompatibilità successive impone un’interpretazione strettamente letterale e ne esclude l’applicazione analogica o estensiva; pertanto la previsione riferita ai componenti degli organi collegiali non si estende agli organi monocratici.
- Per “determinazioni obbligatorie” devono intendersi le determinazioni aventi carattere autoritativo, i cui effetti impongono a soggetti privati determinati di tenere o non tenere un comportamento, indipendentemente dal carattere vincolato o discrezionale dell’attività amministrativa che conduce all’adozione dell’atto.
- Il divieto non si applica ai regolamenti e agli atti amministrativi generali, poiché essi hanno carattere generale o sono rivolti a destinatari indeterminati, mentre la norma richiede effetti nei confronti di soggetti privati determinati.
- Quando la legge non individua espressamente l’autorità competente a vigilare e sanzionare le violazioni delle incompatibilità successive, la competenza può essere ricavata dalla ratio della disciplina e dal sistema normativo complessivo e spetta all’ANAC, quale autorità preposta alla vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e incompatibilità.
Inquadramento del parere
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il quesito proposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sull’interpretazione dell’art. 3, comma 3-bis, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69. La disposizione estende ai componenti degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti il regime di incompatibilità successiva previsto dall’art. 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della l. n. 262/2005.
Ammissibilità della richiesta
La Sezione considera ammissibile il parere facoltativo. I quesiti riguardano una disciplina di rilevante interesse pubblico, destinata a prevenire fenomeni di corruzione e più ampi rischi di maladministration e a tutelare imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. La richiesta proviene inoltre dall’autorità istituzionalmente preposta alla prevenzione della corruzione e non concerne una questione meramente interna né una controversia giurisdizionale pendente o imminente.
Quadro normativo e ratio
L’art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 25/2025 richiama il regime dell’art. 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, l. n. 262/2005. Ne deriva che, fino a un anno dalla cessazione dell’incarico, i soggetti interessati non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi; i contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli.
La Sezione interpreta la nuova disposizione come una disciplina generale e di chiusura del sistema delle incompatibilità successive. Essa si affianca all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, relativo ai dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, e al d.lgs. n. 39/2013, che disciplina le incompatibilità tra incarichi e cariche pubbliche.
La finalità è tutelare l’imparzialità, il buon andamento, la trasparenza e l’affidabilità delle decisioni pubbliche, oltre al dovere di disciplina e onore nell’esercizio delle funzioni. Il divieto mira a neutralizzare il possibile sfruttamento, dopo la cessazione dell’incarico, di situazioni di vantaggio maturate durante l’esercizio delle funzioni pubbliche. La norma è qualificata come fattispecie di pericolo astratto, ragionevole e proporzionata in considerazione della finalità perseguita e della durata limitata del divieto.
Poiché limita la libertà negoziale, la disciplina ha natura eccezionale e non può essere interpretata estensivamente né applicata analogicamente.
Organi interessati
La locuzione “componenti di tutti gli organi collegiali” deve essere intesa in senso ampio. La disciplina si applica senza distinguere tra organi con funzioni di indirizzo politico, indirizzo amministrativo o controllo. Sono compresi gli organi necessari e ordinari, quelli facoltativi e anche gli organi straordinari o temporanei costituiti per legge in occasione di situazioni eccezionali.
Il criterio decisivo non è la funzione astratta dell’organo, ma il contenuto concreto delle determinazioni assunte e la loro capacità di produrre effetti, diretti o indiretti, nei confronti di soggetti privati determinati. Possono rilevare anche i pareri vincolanti quando l’organo di amministrazione attiva non abbia la possibilità di discostarsene e la decisione finale si riduca sostanzialmente a una presa d’atto.
La disciplina non si estende invece agli organi monocratici. L’interpretazione letterale della norma e la sua natura eccezionale impediscono l’estensione analogica. Per i titolari di organi monocratici restano applicabili, quando ne ricorrano i presupposti, l’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 21 d.lgs. n. 39/2013.
Determinazioni rilevanti
Sono escluse dal perimetro della norma le determinazioni aventi carattere generale e astratto. In particolare, non rientrano i regolamenti, che innovano l’ordinamento e si applicano a una serie indeterminata di casi, né gli atti amministrativi generali, che pur essendo espressione di potestà amministrativa gestionale sono rivolti a destinatari indeterminati, anche se successivamente determinabili.
La Sezione ritiene invece necessario che l’atto sia astrattamente idoneo a porre in pericolo il bene giuridico tutelato mediante un effetto autoritativo nei confronti di soggetti privati determinati.
Significato dell’obbligatorietà
Il requisito dell’obbligatorietà non riguarda la natura vincolata dell’attività amministrativa, in contrapposizione alla discrezionalità. Esso si riferisce al carattere autoritativo della determinazione, che si impone ai destinatari privati obbligandoli a tenere o a non tenere un determinato comportamento.
Pertanto, una determinazione può rientrare nella disciplina anche se adottata nell’esercizio di un potere discrezionale, purché i suoi effetti siano autoritativi e riferiti a soggetti privati determinati.
Vigilanza e conseguenze della violazione
La Sezione attribuisce all’ANAC il potere di vigilare sulla corretta applicazione della disciplina, accertare le violazioni e applicare le relative conseguenze. Il fondamento è individuato negli artt. 13 e 21 d.lgs. n. 39/2013, coordinati con l’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.
La soluzione riprende il principio affermato da Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2019, n. 7411, secondo cui, in assenza di una disposizione espressa, la competenza può essere individuata valorizzando la ratio della disciplina sanzionatoria. Tale ricostruzione è stata ritenuta coerente dalla Corte di cassazione, sezioni unite, 25 novembre 2011, n. 36593.
Il principio vale sia per le pubbliche amministrazioni sia per le autorità indipendenti. Per le autorità prive di una disciplina speciale opera la normativa generale tramite l’art. 21 d.lgs. n. 39/2013; per le autorità dotate di discipline speciali, la nuova previsione prevale sulle disposizioni incompatibili, poiché l’art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 25/2025 opera “in deroga a qualunque diversa disposizione”.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato esprime parere nei sensi indicati, riconoscendo alla nuova disciplina un ambito ampio quanto agli organi collegiali, ma rigorosamente delimitato quanto al contenuto delle determinazioni: devono essere autoritative, obbligatorie nei loro effetti e rivolte a soggetti privati determinati. Sono esclusi gli organi monocratici, i regolamenti e gli atti amministrativi generali. La vigilanza e l’accertamento delle violazioni spettano all’ANAC, ferma la necessità di un auspicabile intervento legislativo chiarificatore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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