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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08452/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra il promissario acquirente e il padre della ricorrente, dante causa e promittente venditore. Dopo il decesso del promittente venditore, il promissario acquirente aveva chiesto la riduzione del prezzo del definitivo o, in subordine, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, rifiutando poi la controparte l’iniziativa. In primo grado, la domanda di risoluzione fu respinta e fu accolta la riconvenzionale dell’erede, con sentenza ex art. 2932 c.c. che disponeva il trasferimento dell’immobile subordinatamente al pagamento del prezzo residuo. In appello, il promissario acquirente ottenne la riforma della decisione: la Corte territoriale rigettò la domanda riconvenzionale ritenendo insufficienti la CTU e la documentazione prodotta dalla promittente venditrice, in quanto mancavano due attestazioni ritenute necessarie per la sentenza ex art. 2932 c.c., cioè la dichiarazione sugli estremi del titolo abilitativo della costruzione o sull’anteriorità al 1967 e la dichiarazione di conformità catastale. La ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse trascurato la dichiarazione di anteriorità al 1967 e la conformità della planimetria catastale allo stato dei luoghi; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe esaminato la domanda subordinata di recesso o risoluzione per inadempimento della controparte, riproposta in appello ex art. 346 c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la doglianza mirasse in sostanza a far valere un errore di fatto risultante dagli atti di causa, censurabile solo con revocazione e non con ricorso ordinario per cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la domanda subordinata di recesso o risoluzione per inadempimento, già proposta in primo grado e ritualmente riproposta in appello, risultava non esaminata dalla Corte territoriale; tale omissione integra violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza ricorda che, ai fini dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, devono sussistere i requisiti richiesti dalla legge per il trasferimento del bene, secondo quanto valorizzato dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, mirava a denunciare un errore di fatto risultante dagli atti, non deducibile con ricorso ordinario per cassazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stata ritenuta correttamente dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione al mancato esame di una domanda ritualmente riproposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Il mancato esame della domanda subordinata riproposta in appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 346 c.p.c.

    La domanda subordinata, già proposta in primo grado e riproposta in appello, conserva rilevanza processuale e impone al giudice del gravame di pronunciarsi su di essa.

  • art. 378 c.p.c.

    È menzionata solo come base della memoria successiva depositata dalla ricorrente.

  • art. 395 c.p.c.

    La Corte afferma che l’errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito può essere fatto valere, se ne ricorrono i presupposti, soltanto mediante revocazione.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di un asserito errore di fatto risultante dagli atti di causa non è ammissibile come vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando la doglianza mira in realtà a correggere una svista percettiva del giudice di merito; in tal caso il rimedio è la revocazione ex art. 395 c.p.c. se ne ricorrono i presupposti.
  • La riproposizione in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., di una domanda o eccezione non accolta in primo grado obbliga il giudice del gravame a esaminarla espressamente; la totale omissione integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia sussiste quando la sentenza d’appello non si confronta con una domanda specificamente riproposta e ancora rilevante nel processo, indipendentemente dal fatto che il giudice di primo grado abbia già deciso in senso favorevole o sfavorevole su altra domanda principale.
  • Quando una questione attiene alla verifica dei presupposti documentali o formali di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., il sindacato di legittimità non può trasformarsi in riesame del fatto se la censura investe soltanto la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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