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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36957/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il GUP del Tribunale militare di Roma, con ordinanza del 22 aprile 2026, ha sospeso per sei mesi il procedimento a carico di un appuntato scelto, ammettendolo alla messa alla prova e affidandolo all’UEPE di L’Aquila con le prescrizioni del caso, limitatamente al reato di insubordinazione con ingiuria e minaccia pluriaggravata. Nel procedimento era stata contestata anche un’ulteriore imputazione di vilipendio pluriaggravato delle Forze armate dello Stato, relativa al medesimo contesto spazio-temporale; per quest’ultima era stata disposta la separazione ai sensi dell’art. 18 c.p.p. Il Procuratore Generale militare ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza della legge processuale: secondo il ricorrente, non era consentito separare i procedimenti per ammettere alla messa alla prova il solo reato compatibile con l’art. 168-bis c.p., quando erano contestati anche reati ostativi o estranei all’ambito dell’istituto. Ha richiamato l’orientamento contrario alla messa alla prova parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la censura non investiva vizi propri dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova, ma mirava a contestare indirettamente il precedente provvedimento di separazione, che ha natura ordinatoria, non è autonomamente impugnabile e non può essere sindacato attraverso l’impugnazione dell’atto successivo. Poiché la separazione era già intervenuta, il procedimento sottoposto al GUP era autonomo e riguardava una sola imputazione, astrattamente compresa nell’ambito dell’art. 168-bis c.p.; il ricorso non indicava specifici vizi del programma, della prognosi favorevole, delle prescrizioni o dell’ammissibilità del reato residuo. Il divieto di messa alla prova parziale riferito a un procedimento cumulativo non consente quindi di rimettere in discussione, per questa via, una separazione già disposta. Il procedimento relativo all’altra imputazione resta autonomamente pendente. Nessuna condanna alle spese processuali, in ragione della natura pubblica della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 18 c.p.p.

    In tema di riunione e separazione dei processi, l'inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non determina nullità e non è previsto alcun mezzo di impugnazione contro il relativo provvedimento.

    La separazione dei procedimenti è un provvedimento ordinatorio, la cui inosservanza non determina nullità e che non è autonomamente impugnabile; la sua legittimità non può essere contestata indirettamente impugnando la successiva ordinanza di ammissione alla messa alla prova.

  • art. 168-bis c.p.

    In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il divieto di ammissione parziale al beneficio, affermato con riferimento al procedimento cumulativo nel quale siano contestati anche reati ostativi o comunque estranei all'ambito applicativo dell'art. 168-bis cod. pen., non opera quando, prima dell'ordinanza di ammissione, sia già intervenuta la separazione dei procedimenti.

    Dopo che la separazione è già intervenuta, l’ammissibilità della messa alla prova va valutata con riferimento al procedimento autonomo e ai reati che vi sono rimasti, salvo che siano dedotti vizi propri dell’ammissione. Il divieto di messa alla prova parziale relativo al procedimento cumulativo non consente di sindacare indirettamente la separazione.

  • artt. 17, 18 e 19 c.p.p.

    In tema di riunione e separazione dei processi, l'inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non determina nullità e non è previsto alcun mezzo di impugnazione contro il relativo provvedimento.

    Le disposizioni sulla riunione e separazione non prevedono, secondo il principio applicato dalla Corte, né la nullità derivante dalla loro inosservanza né un mezzo d’impugnazione autonomo contro il provvedimento di separazione.

Massime di principio

  • Quando la separazione dei procedimenti è intervenuta prima dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova, la legittimità di quest’ultima va valutata con esclusivo riferimento al procedimento ormai autonomo e alle imputazioni che vi sono rimaste, salvo che siano dedotti vizi propri dell’ammissione.
  • Il principio che esclude la messa alla prova parziale in un procedimento cumulativo non permette di contestare indirettamente, impugnando l’ordinanza di ammissione, la precedente separazione dei procedimenti, trattandosi di provvedimento ordinatorio non autonomamente impugnabile.
  • Il provvedimento di separazione non è autonomamente impugnabile e la sua eventuale illegittimità non può essere fatta valere surrettiziamente attraverso l’impugnazione di un successivo provvedimento adottato nel procedimento separato.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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