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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21373/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla novità della censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante, non previamente devoluta in appello né accompagnata da una specifica sollecitazione del potere officioso del giudice di secondo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 29/11/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 648, quarto comma, c.p., lamentando il mancato riconoscimento d'ufficio di una o più circostanze attenuanti. La Corte rileva però che tale censura non era stata specificamente proposta in appello, né era stata formulata una richiesta difensiva precisa, ancorata a dati di fatto idonei, tale da imporre al giudice di appello una motivazione espressa; perciò il vizio dedotto non è prospettabile per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    Richiamo alla disposizione invocata dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento di una o più circostanze attenuanti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura non dedotta tempestivamente in appello.

  • art. 648 c.p.

    È la norma di riferimento del reato oggetto del giudizio, ma nella decisione viene considerata solo per il profilo del quarto comma richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non può essere dedotto per la prima volta il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti se la relativa questione non è stata specificamente devoluta con l'atto di appello o nelle conclusioni del giudizio di appello.
  • Il giudice di appello è tenuto a motivare sul mancato esercizio del potere officioso di riconoscere attenuanti solo quando la difesa abbia formulato una richiesta specifica, fondata su concreti dati di fatto potenzialmente idonei a giustificarne l'applicazione.
  • La censura relativa a un'omessa valutazione di attenuanti non può essere trasformata in motivo di ricorso per violazione di legge o vizio di motivazione se manca la previa devoluzione della questione al giudice di secondo grado.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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