Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21056/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ordine Savino, nella qualità di legale rappresentante della "Ordine Pietro s.r.l.", era stato imputato di dichiarazione di elementi passivi fittizi e uso di fatture per operazioni inesistenti per evadere imposte (capo h: 22/09/2011; capo i: 21/09/2012). In primo grado il Tribunale lo aveva condannato e disposto la confisca per equivalente di euro 32.184, somma derivante dai due capi. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha dichiarato estinto per prescrizione il capo h), ha rideterminato la pena per il capo i) a 1 anno di reclusione e ha confermato la confisca. In cassazione il ricorrente ha contestato (i) la mancata rideterminazione della confisca alla luce della prescrizione del capo h), (ii) la valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato De Angelis e l'assenza di riscontri individualizzanti, e (iii) la carenza motivazionale sulla commisurazione della pena e, in subordine, la prescrizione del capo i).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi e terzi motivi: ha ritenuto illegittima la conferma della confisca per equivalente in relazione al reato (capo h) estinto per prescrizione perché la disciplina che consente tale confisca (art. 578-bis c.p.p.) è di natura anche sostanziale e non può operare retroattivamente. Ha inoltre rilevato la carenza di motivazione della Corte d'appello sulla determinazione della pena per la posizione di Ordine Savino. Ha invece rigettato il motivo relativo alle dichiarazioni del coimputato, ritenendo adeguata e coerente la valutazione dei riscontri. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha rilevato la prescrizione anche del residuo capo i), annullando senza rinvio la sentenza impugnata e revocando la confisca disposta.

Norme richiamate

  • art. 578-bis, cod. proc. pen.

    La norma, che consente la confisca per equivalente anche in caso di estinzione del reato per prescrizione se ricorrono i requisiti, è stata considerata di natura anche sostanziale e quindi inapplicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore

  • Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Giurisprudenza che, prima dell'introduzione dell'art. 578-bis, negava la possibilità per il giudice di disporre la confisca per equivalente per reati estinti per prescrizione

  • Sez. U. n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito), dep. 2023

    La pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato il principio della non retroattività dell'art. 578-bis per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore

  • d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4

    Norma che ha introdotto l'art. 578-bis c.p.p.; rilevante per il problema della retroattività della disciplina sulla confisca per equivalente

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato quale disposizione sostanziale in relazione al delitto tributario commesso nel 2011 (riferimento alla fattispecie materiale oggetto del processo)

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Fondamento dei motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge e contraddittorietà della motivazione)

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena e nella determinazione della pena base; la Cassazione ha censurato la mancanza di motivazione conforme a tali criteri

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso (indica la modalità di trattazione del ricorso nel periodo emergenziale)

Massime di principio

  • La confisca per equivalente prevista dall'art. 578-bis c.p.p. non può essere applicata, per effetto del principio di non retroattività delle norme sostanziali, ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa.
  • Se un reato è dichiarato estinto per prescrizione e la normativa che consentirebbe la confisca non era ancora vigente al tempo del fatto, la confisca per equivalente non può essere mantenuta; ciò può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando l'assenza di una condanna efficace rende illogica la conservazione delle misure patrimoniali.
  • Le dichiarazioni eteroaccusatorie di un coimputato possono essere ritenute utilizzabili se la corte di merito le valuta credibili e le ritiene corroborate da riscontri (anche documentali o contenutistici); contestazioni generiche sulla mancanza di riscontri individualizzanti sono spesso inammissibili in cassazione se richiedono una diversa valutazione del merito.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma richiede una motivazione specifica e conforme ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; la mera eliminazione di un aumento (es. per continuazione) senza spiegare la nuova commisurazione può essere censurata in cassazione per carenza motivazionale.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio quando la declaratoria di prescrizione rende impossibile ogni rinnovazione utile del giudizio di merito (es. quando viene definitivamente meno la configurazione della responsabilità che giustifica le misure accessorie).
  • In impugnazioni di sentenze penali che coinvolgono misure patrimoniali, è necessario valutare con attenzione la temporalità delle norme applicate (retroattività) e la loro natura (sostanziale o processuale) per capire se la misura è legittimamente disposta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.