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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23374/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità 2011, disposta mediante elenco di variazione telematico del 15 settembre 2014, e dalla conseguente richiesta dell'INPS di ripetizione dell'indebito relativo alla disoccupazione agricola percepita per la stessa annualità. Nei giudizi di merito la domanda della lavoratrice era stata rigettata perché i giudici avevano escluso, in fatto, la sussistenza di un rapporto agricolo riconducibile alla colonia parziaria o comunque dei presupposti per l'iscrizione negli elenchi. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo, formalmente impostato come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutti i motivi di appello, e in particolare sulla mancata applicabilità dell'art. 2164 c.c. e sulla assimilazione legale dei coloni parziari ai braccianti agricoli. La ricorrente sosteneva che dalla prova testimoniale risultava lo svolgimento di attività sui fondi con divisione dei frutti con la concedente, e che la corte territoriale avrebbe trascurato tali profili.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur denunciando formalmente un'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in realtà mirasse a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dalla corte di merito circa l'insussistenza dei presupposti della colonia parziaria e la conseguente legittimità della cancellazione dagli elenchi agricoli. La censura è stata reputata generica e non autosufficiente, perché non indicava in modo specifico il "chiesto" rimasto senza risposta, ed era comunque diretta a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità. Non è stata disposta la condanna alle spese per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia richiede la specifica indicazione della domanda o eccezione non esaminata; non basta una critica generica alla motivazione o al merito della decisione.

  • art. 2164 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che definirebbe la colonia parziaria; la Corte non ne affronta l'applicazione nel merito perché ritiene la censura inammissibile.

  • art. 3 d.lgs. lgt. 212/1946

    Richiamato dalla ricorrente per l'assimilazione dei coloni parziari ai braccianti agricoli; il profilo non viene scrutinato nel merito.

  • art. 8 L. 334/1968

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assimilazione dei coloni parziari ai braccianti agricoli; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indica il rito camerale non partecipato seguito dalla Corte di cassazione.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La Corte esclude la condanna alle spese di lite per effetto della dichiarazione resa dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione dedotto per omessa pronuncia, il ricorrente deve indicare in modo specifico la domanda o eccezione su cui il giudice di merito avrebbe omesso di provvedere; il mero rinvio agli atti o formule generiche comportano inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • Non integra omessa pronuncia la decisione che, pur senza affrontare espressamente ogni argomento, sia logicamente incompatibile con la pretesa fatta valere o contenga una reiezione implicita del capo di domanda o motivo di appello.
  • La censura che, sotto la veste della violazione dell'art. 112 c.p.c., miri in realtà a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove è estranea al sindacato di legittimità.
  • La distinzione tra omessa pronuncia e omessa motivazione dipende dall'oggetto dell'omissione: nel primo caso manca il provvedimento sulla domanda o eccezione; nel secondo si contesta l'omesso esame di una circostanza di fatto che avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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