Cassazione Penale, Sentenza n. 13267/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non essendo possibile proseguire il processo (incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva), la Corte non ha esaminato nel merito gli altri motivi del ricorso e non ha applicato l'art.129 c.p.p., ritenendone non evidente l'eventuale causa di non punibilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Allegra Augusto propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 13/11/2020. Il reato contestato è quello previsto dall'art.590 c.p., con fatti risalenti ad agosto 2012. La Suprema Corte ha rilevato che è maturata la prescrizione del reato; il ricorso è stato ritenuto ammissibile (assenza delle cause di inammissibilità ex art.591 c.p.p. e doglianze specifiche non manifestamente infondate). La Corte ha inoltre precisato che la presenza di una causa estintiva del reato impedisce l'esame dei motivi sostanziali e che non appariva applicabile l'art.129, comma finale, c.p.p. per l'accertamento di una causa di non punibilità.
Norme richiamate
art.590 cod. pen.
Individua il reato oggetto del procedimento; i fatti risalgono ad agosto 2012 e per tale reato la prescrizione è stata ritenuta maturata.
art.591 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che non ricorresse alcuna causa di inammissibilità e che le doglianze fossero specifiche e non manifestamente infondate, quindi il ricorso è ammissibile.
art.129, comma finale, cod. proc. pen.
Regola le cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto non possibile applicare tale disposizione in questa sede perché non risultava evidente l'esistenza di una causa di non punibilità dai motivi e dalla motivazione impugnata.
Sez. U, 21-10-1992, Marino
Precedente di legittimità richiamato per affermare l'obbligo della declaratoria immediata della causa estintiva del reato e l'impossibilità di rinvio quando questa sussiste.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275
Giurisprudenza consolidata che conferma il principio secondo cui la presenza di una causa estintiva preclude la prosecuzione del processo e impone la declaratoria immediata.
Cass. 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673
Precedente richiamato a supporto del principio della declaratoria immediata della estinzione del reato.
Cass. 24-6-1996, Battaglia, Rv. 205548
Giurisprudenza richiamata in tema di effetti della causa estintiva sul procedimento e sul divieto di rinvio per ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Se, nel corso del ricorso per cassazione, emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione deve dichiarare immediatamente l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio; non procede all'esame dei motivi sostanziali.
- La sussistenza di una causa estintiva del reato è incompatibile con la prosecuzione del processo: non è consentito rinviare il giudizio al giudice del merito quando la declaratoria dell'estinzione è obbligatoria.
- Il ricorso per cassazione è ammesso quando i motivi sono specifici e non manifestamente infondati (controllo ex art.591 c.p.p.); tuttavia l'ammissibilità non impedisce che il procedimento si estingua per prescrizione.
- La norma sull'eventuale non punibilità (art.129 c.p.p.) può essere valorizzata solo se la sua applicazione risulta evidente e deducibile dagli atti; in mancanza di ciò, non può sostituire la declaratoria di prescrizione.
- In situazioni analoghe, l'interesse del ricorrente a far valere errori di diritto o di motivazione viene meno se la prescrizione è già maturata; la difesa dovrebbe valutare tempestivamente questioni legate alla prescrizione per impedire la perdita dell'effetto estintivo.
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