Cassazione Civile, Ordinanza n. 17061/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento di compensi professionali proposta da un avvocato per attività difensiva svolta in diversi giudizi civili ed esecutivi. Il tribunale, in parziale accoglimento della domanda, aveva liquidato una somma complessiva, ma aveva anche dichiarato la prescrizione presuntiva per alcuni compensi relativi ad altri giudizi. Nel quantificare l'importo dovuto, il giudice di merito aveva detratto anche le spese processuali liquidate in precedenza e distratte in favore del difensore della parte vittoriosa. In cassazione il professionista ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2956, 2959 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la controparte avrebbe formulato difese incompatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 93 c.p.c., censurando la detrazione, dal credito professionale, delle somme già liquidate a titolo di spese processuali e distratte; con il terzo ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile perché la verifica circa il contenuto delle dichiarazioni o del comportamento processuale della parte, ai fini dell'art. 2959 c.c. in tema di prescrizioni presuntive, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Ha accolto il secondo motivo: ha ribadito che la distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. determina un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente, senza precludere al professionista di agire verso il cliente per l'intero credito professionale, comprensivo di competenze e spese, salvo verifica in concreto dell'effettivo incameramento delle somme liquidate. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulla regolazione delle spese. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in tema di prescrizioni presuntive dei compensi professionali
la valutazione delle dichiarazioni o del comportamento processuale della parte per stabilire se vi sia ammissione incompatibile con la prescrizione presuntiva è giudizio di fatto non censurabile in cassazione
invocato dal ricorrente insieme agli artt. 2956 e 2959 c.c.; il motivo è stato però dichiarato inammissibile
la distrazione delle spese processuali in favore del difensore instaura un rapporto autonomo con la parte soccombente, ma non elimina il diritto del difensore di chiedere al cliente l'intero compenso professionale, salvo verifica dell'effettivo incasso delle somme distratte
richiamato nel terzo motivo sulla regolazione delle spese, poi assorbito
richiamato nel terzo motivo sulla compensazione delle spese, poi assorbito
Massime di principio
- In tema di prescrizioni presuntive, stabilire se le difese o il comportamento processuale della parte integrino un riconoscimento incompatibile con l'eccezione di prescrizione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La distrazione delle spese processuali a favore del difensore non estingue né limita automaticamente il credito professionale verso il cliente: il professionista può agire per l'intero compenso, comprendendo competenze e spese, salvo che risulti che le somme liquidate siano state effettivamente incamerate.
- Nel liquidare il credito dell'avvocato, il giudice deve verificare in concreto se le somme già distratte e liquidate siano state percepite dal difensore, perché solo in tal caso può operare la detrazione dal dovuto.
- Quando è accolto un motivo di ricorso che investe la quantificazione del credito professionale, restano assorbite le ulteriori censure relative alla regolazione delle spese del merito, da riesaminarsi nel giudizio di rinvio.
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