Cassazione Penale, Sentenza n. 1900/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto del G.U.P. che disponeva il sequestro conservativo di immobili per un valore di euro 405.000, contestando: (1) totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale del riesame in larga parte riprodotto parti del decreto senza effettuare una autonoma valutazione, e quindi non aver dimostrato l'esistenza del periculum in mora; (2) carenza della motivazione sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora, chiedendo la valutazione della documentazione che attestava la consistente dotazione patrimoniale dell'imputata (fabbricati e terreni) e quindi l'insussistenza del pericolo di dispersione delle garanzie; (3) difetto di corrispondenza tra l'importo del sequestro disposto e la somma che potrebbe costituire oggetto di futura condanna risarcitoria o di provvisionale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Sul merito la Corte osserva che il Tribunale del riesame ha effettivamente esaminato e motivato le censure proposte, valutando gli atti d'indagine e la documentazione difensiva; ha ritenuto sussistente il periculum in mora sia per operazioni di cessione di immobili con ottenimento di liquidità facilmente sottraibile all'aggressione dei creditori, sia per la costituzione di un fondo patrimoniale che vincola immobili sottraendoli a esecuzioni. Le censure sul fumus sono considerate in parte non pertinenti rispetto all'oggetto del riesame; il terzo motivo è inammissibile perché riguarda profili non devoluti al Tribunale del riesame (nuove valutazioni di fatto non dedotte anteriormente). Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la gravità della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiama i limiti e i requisiti della motivazione degli atti cautelari; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame abbia fornito una motivazione idonea e non meramente riproduttiva
Norma sul sequestro conservativo; applicata dal Tribunale del riesame nella valutazione del fumus e del periculum in mora a fondamento del vincolo patrimoniale
Rilevata nella censura relativa alla misura del vincolo rispetto all'eventuale somma oggetto di condanna; la Corte ha osservato che tale questione non era stata sollevata in sede di riesame e quindi non era proponibile in Cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per le forme di esame del ricorso applicate dalla Corte (misure processuali emergenziali convertite), la Corte dichiara di aver proceduto secondo le forme previste
art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Norma di raccordo che consente l'applicazione delle disposizioni procedurali emergenziali richiamate dal ricorso in Cassazione
Consente la condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per responsabilità nell'uso del rimedio; la Corte l'ha applicata ritenendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 6973 del 26/01/2011; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019; Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008; Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021
La Corte ha richiamato principi consolidati: per il sequestro conservativo è sufficiente un giudizio prognostico sul rischio che le garanzie vengano a mancare o si disperdano; non è necessaria la prova di atti di dispersione specifici, bastando l'attuale incapienza del patrimonio; inoltre la Cassazione non ammette questioni di fatto o nuove valutazioni non svolte nei precedenti gradi
Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Riferita dal Collegio in relazione ai criteri di valutazione della responsabilità processuale nella proposizione di ricorsi inammissibili
Massime di principio
- Il sequestro conservativo si fonda su una valutazione prognostica del periculum in mora: non è necessario dimostrare atti concreti di dispersione se il patrimonio appare, anche attualmente, incapiente o vi sono elementi che consentono di ritenere che le garanzie possano venire meno.
- La mera esistenza di immobili o altri beni non è automaticamente idonea a escludere il periculum: occorre valutare anche operazioni che hanno trasformato immobili in liquidità, trasferimenti, o strumenti (es. fondo patrimoniale) che rendono i beni difficilmente aggredibili dai creditori.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione adottata dal giudice: contestazioni generiche o che non indicano punti precisi della motivazione sono destinate a essere rigettate.
- Non è possibile sollevare in Cassazione questioni di fatto o nuove valutazioni che non siano state tempestivamente dedotte nei precedenti gradi; le questioni relative alla congruità del valore dei beni vincolati rispetto ai crediti da garantire devono essere prospettate già in sede di riesame.
- Per difendersi efficacemente contro un sequestro conservativo, è utile produrre documentazione che non solo dimostri la consistenza patrimoniale, ma spieghi la reale aggredibilità di quei beni (es. vincoli, alienazioni, fondi patrimoniali) e affronti in modo specifico le considerazioni logico-giuridiche svolte dal giudice che ha disposto il sequestro.
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