Cassazione Penale, Ordinanza n. 17947/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Torino. Il ricorso verteva su un unico motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e perché atteneva a una valutazione discrezionale di merito, insindacabile in sede di legittimità se non affetta da arbitrio o manifesta illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e coerente il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva, richiamando un apprezzamento discrezionale relativo al giudizio di comparazione tra circostanze. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna; dalla sentenza emerge solo che la condanna riguardava tale disposizione del testo sugli stupefacenti.
disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro mancato riconoscimento, anche nel giudizio di comparazione con la recidiva, è valutazione di merito sorretta da motivazione congrua e non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogica o arbitraria.
richiamato implicitamente dal riferimento al giudizio di prevalenza/equivalenza tra circostanze; la Corte afferma che tale giudizio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
base della condanna del ricorrente, a seguito di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione sufficiente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su una motivazione sintetica ma coerente con il quadro processuale e con le esigenze di adeguatezza della pena.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto o della dosimetria sanzionatoria senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →