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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51381/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 18/03/2022 che aveva, in parziale riforma del primo grado, dichiarato la responsabilità penale dei ricorrenti per l'omicidio di Giuseppe Iacone e reati connessi. Le doglianze principali hanno riguardato: 1) la valutazione e l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Mario e Gennaro Morcavallo), con denuncia di contraddizioni, possibile circolarità e carenze di riscontro; 2) la presunta inutilizzabilità di atti d'indagine acquisiti in altra fase/procedimento; 3) la qualificazione giuridica dei fatti (contestazione dell'aggravante della premeditazione e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. o dell'agevolazione mafiosa); 4) vizi di motivazione e violazioni processuali (omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del PM per genericità, mancata "motivazione rafforzata" in caso di overturning, errori nella dosimetria della pena e diniego delle attenuanti generiche); 5) richiesta di esclusione della continuazione con pregressi reati associativi; 6) istanze di derubricazione in favoreggiamento o di esclusione di specifiche aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ovvero manifestamente infondati e ne ha rigettato le censure, confermando la correttezza della valutazione delle prove svolta dai giudici di merito. Motivazione essenziale: 1) gli atti d'indagine non sono risultati inutilizzabili: la riapertura delle indagini e l'utilizzo del materiale investigativo erano legittimi e le eccezioni erano già state esaminate e respinte nei gradi di merito; 2) la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori è stata effettuata conformemente ai criteri giurisprudenziali (specificità, coerenza, costanza, riscontri esterni) e le eventuali discrepanze non inficiano la complessiva affidabilità quando i nuclei fondamentali convergono; 3) i riscontri tecnici (intercettazioni, agganci di celle, ritrovamento di scooter e pistola parzialmente combusti, esito positivo allo stub su una felpa ecc.) integrano e corroborano la prova dichiarativa; 4) l'aggravante della premeditazione è stata adeguatamente motivata con riferimenti a deliberazione antecedente, fase preparatoria e modalità d'agguato; 5) il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono risultati collegati alla gravità del fatto e alla personalità del reo; 6) la pretesa continuazione con il reato associativo è stata correttamente esclusa perché l'omicidio è stato ritenuto frutto di eventi contingenti non programmabili ab origine. Conseguenza pratica: le condanne restano efficaci e non vengono annullate in Cassazione (confermate, tra l'altro, condanne a circa trent'anni per gli esecutori e diciotto anni per Donadona; applicazione delle pene accessorie e misura di sicurezza della libertà vigilata ove prevista).

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Usato per giustificare la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche: il giudice di merito ha motivato la scelta sulla base della gravità del fatto e della personalità criminale degli imputati, rinviando alla discrezionalità motivata prevista dall'articolo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nel contesto delle dichiarazioni di collaboratori per delimitare ambiti e limiti delle prove derivanti da autoaccuse e confessioni; la Corte ha ritenuto compatibile l'uso delle confidenze autoaccusatorie riferite dai collaboratori se vagliate secondo i criteri di attendibilità.

  • art. 577 cod. pen.

    Norma relativa all'aggravante della premeditazione: Corte ha applicato la giurisprudenza interpretativa richiedendo un apprezzabile intervallo temporale e la persistente risoluzione criminosa, entrambi ritenuti dimostrati dagli elementi fattuali e organizzativi dell'agguato.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Principio regolante la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: la Corte ha applicato i criteri di specificità, coerenza, costanza e riscontro esterno; ha inoltre precisato che discrepanze non escludono valore probatorio se i nuclei fondamentali convergono.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Riferito all'inammissibilità dell'appello per genericità: la Corte ha confermato che l'eccezione di genericità dell'appello del PM è stata correttamente esaminata e, ove infondata, non determina nullità.

  • art. 191 e art. 238 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'inutilizzabilità di atti d'indagine: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'inutilizzabilità, spiegando che gli atti erano stati acquisiti nell'ambito dell'indagine riaperta e correttamente utilizzabili, e che non era stata opposta eccezione tempestiva.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La qualificazione dell'omicidio come aggravato dall'art. 416-bis (contesto mafioso) è stata ritenuta corretta: la Corte di merito ha collegato l'azione omicidiaria a logiche di contrapposizione tra cosche e ne ha valorizzato gli elementi sintomatici.

  • art. 195 e art. 494 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di prove de relato e facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni: la Corte ha ricordato che le confidenze autoaccusatorie riferite da un collaboratore trovano applicazione e possono avere valore confessorio, purché vagliate per spontaneità e sincerità; l'imputato ha poi la possibilità di controbattere in dibattimento.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate con i criteri di specificità, coerenza, costanza e riscontro esterno; discrepanze non annullano automaticamente la prova se i nuclei fondamentali convergono e sono riscontrati da elementi tecnici.
  • Le confidenze autoaccusatorie riferite da un collaboratore (dichiarazioni de relato) possono avere efficacia probatoria se la corte verifica spontaneità e sincerità e se vi sono riscontri esterni; non è necessaria l'escussione della fonte originaria quando si tratta di autoaccuse dell'imputato.
  • Per contestare l'utilizzabilità di atti d'indagine occorre una deduzione tempestiva e fondata: la semplice diversità di numeri di registro non impedisce l'impiego di materiale investigativo se le indagini sono state legittimamente riaperte e gli atti pertinenti sono stati acquisiti secondo le regole.
  • L'aggravante della premeditazione richiede prova sia dell'elemento cronologico (intervallo apprezzabile fra proposito e azione) sia dell'elemento ideologico (ferma risoluzione): elementi organizzativi, divisione dei ruoli e modalità d'agguato sono indici rilevanti per il suo riconoscimento.
  • In materia di reati commessi nell'ambito di organizzazioni mafiose, le valutazioni di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sono corredate da adeguata motivazione e riscontri obiettivi; il ricorso per cassazione che replica le stesse censure già esaminate in appello senza apportare profili specifici è spesso inammissibile.
  • La continuazione tra reato associativo e reati 'fine' non è automatica: va esclusa quando i reati fine sono legati a circostanze contingenti e non programmabili all'atto dell'affiliazione.
  • Nelle impugnazioni è essenziale la specificità delle censure: motivi generici, ripetizioni di argomentazioni già respinte o richieste di riequilibrio probatorio sono soggetti a declaratoria di inammissibilità.

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