Cassazione Penale, Sentenza n. 36254/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.), deducendo violazione di legge e tardività della querela. Sosteneva che alla fattispecie doveva applicarsi la disciplina di procedibilità prevista dall'art. 649-bis c.p. dopo la modifica del D.Lgs. 36/2018 e prima della L. 3/2019, con la conseguenza che la querela sarebbe stata tardiva rispetto alla data di consumazione (15/02/2016). Ha inoltre dedotto presunte violazioni degli artt. richiamati (art. 129 e 469 c.p.p. e art. 521 c.p.p.) e depositato nuovi motivi, insistendo sul carattere tardivo della querela.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: i giudici di merito hanno correttamente applicato l'art. 649 c.p. e le Sezioni Unite hanno interpretato l'art. 649-bis nel senso che le circostanze aggravanti ad effetto speciale comprendono anche la recidiva qualificata (art. 99 c.p.), quindi la procedibilità d'ufficio era correttamente valutata. Inoltre la querela non era tardiva: il termine decorre dalla conoscenza della consumazione del reato da parte della persona offesa (qui avvenuta in maggio 2016), e la querela del 6/7/2016 fu tempestiva. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p., perché la questione non era oggetto di appello; anche sul merito risultava infondata. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Delitto di truffa: norma sostanziale contestata e confermata in sentenza; la procedibilità d'ufficio o a querela dipende dalle disposizioni procedurali richiamate (art. 649 e 649-bis).
Norma procedurale richiamata dai giudici di merito per la valutazione della procedibilità: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina di tale articolo nel caso concreto.
Disposizione che individua i delitti procedibili d'ufficio se sussistono aggravanti ad effetto speciale; la Corte di legittimità, richiamando Sezioni Unite, ha interpretato che le aggravanti comprendono anche la recidiva qualificata ai fini della procedibilità d'ufficio.
Norma sulle recidive: la recidiva qualificata (comma 2-4) può essere considerata circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini dell'art. 649-bis, e quindi incidere sulla procedibilità.
Richiamato dalla difesa come modifica rilevante della procedibilità per talune ipotesi; la Corte ha valutato la vicenda anche alla luce della disciplina vigente e delle successive pronunce interpretative.
Richiamata dalla difesa come successiva modifica normativa che avrebbe inciso sulla procedibilità delle truffe; la Corte ha comunque ritenuto corretta l'interpretazione delle Sezioni Unite in tema di aggravanti rilevanti per la procedibilità.
Norma procedurale citata nel ricorso; la Corte ha respinto la censura relativa a violazione di legge, ritenendola infondata rispetto alla procedibilità e alla tardività della querela.
Citata nel ricorso in tema di violazione di legge; la Corte non ha ritenuto sussistente l'illegittimità dedotta rispetto alla qualificazione e alla procedibilità del reato.
Richiamato dalla difesa; la censura connessa a tale articolo non è stata ritenuta fondata dalla Corte nella trattazione dei motivi di impugnazione.
Prevede l'inammissibilità delle censure non contenute nell'atto di appello: la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per tale ragione.
Consente la condanna al versamento di somme per responsabilità per lite o per colpa nella determinazione di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per proporre querela non è la data della commissione del reato ma il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza della consumazione: verificare attentamente la data di conoscenza effettiva prima di sollevare eccezioni di tardività.
- La procedibilità d'ufficio per delitti indicati nell'art. 649-bis c.p. va valutata anche alla luce delle circostanze aggravanti ad effetto speciale; la recidiva qualificata può rientrare tra tali aggravanti e rendere procedibile d'ufficio una fattispecie altrimenti perseguibile a querela.
- In sede di ricorso per cassazione sono inammissibili le censure non sollevate nell'atto di appello: è necessario che i motivi siano stati oggetto dell'impugnazione di merito per poterli riproporre in Cassazione.
- Prima di sostenere che una norma sopravvenuta o una modifica legislativa cambi la qualificazione procedurale del reato, occorre verificare la successione delle norme nel tempo, gli effetti temporali delle modifiche e la giurisprudenza di legittimità che ne definisce l'applicazione.
- Le doglianze manifestamente infondate in cassazione possono comportare condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); valutare in anticipo la fondatezza dei motivi e la loro rilevanza processuale per evitare esiti sanzionatori.
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