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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46062/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava due vizi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la condanna si sarebbe basata sulla sola circostanza che l'imputato fosse l'unica persona presente in sala d'attesa al momento del furto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché si sarebbe erroneamente ritenuto che lo studio dentistico (in particolare il bagno riservato al personale) rientrasse nella nozione di "privata dimora" prevista dalla normativa aggravata sul furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il deducente si sia limitato a riproporre in modo aspecifico le questioni già sollevate in appello, senza proporre una versione alternativa o una critica costruttiva alla motivazione congrua e logica dei giudici di merito; inoltre la valutazione probatoria (orario del furto, uso indebito della carta di credito, riprese video e riconoscimento) era adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione oltre i limiti di legge. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui gli studi professionali e luoghi simili (anche parti di essi riservate come bagni o spogliatoi) possono rientrare nella nozione di "privata dimora" quando vi si compiono atti della vita privata o il titolare ne dispone in modo riservato; ha quindi ritenuto non fondata la censura e richiamato precedenti giurisprudenziali. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata sostanzialmente confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di critica della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse assolto e che la contestazione fosse aspecifica e quindi inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che in cassazione sono esaminabili solo i vizi di motivazione indicati da tale disposizione e che è precluso il sindacato sul merito delle valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito quando la motivazione è adeguata.

  • art. 624-bis cod. pen. e art. 625, comma 1, n.1 cod. pen.

    La legge 26 marzo 2001, n.128 (introducendo l'art. 624-bis) ha ampliato la nozione di luogo destinato a privata dimora: la Corte interpreta la norma nel senso che rientrano anche luoghi nei quali la persona svolge la propria vita privata o professionale, anche in modo transitorio o contingente.

  • Nozione giurisprudenziale di "privata dimora"

    "qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali."

    La Corte applica questo criterio per ritenere che il bagno riservato al dentista e al personale dello studio sia luogo destinato in parte a privata dimora, essendo un luogo in cui il professionista compie atti della propria vita privata e può disporne riservatamente.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e proporre una critica costruttiva alla motivazione dei giudici di merito; la semplice riproposizione delle stesse doglianze già disattese è di regola inammissibile.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sul merito probatorio è limitato: se la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e non contraddittoria, le valutazioni comprovanti la responsabilità non possono essere rimesse in discussione dal giudice di legittimità.
  • La nozione di "privata dimora" ai fini dell'aggravante del furto è ampia e può comprendere, anche in maniera parziale o transitoria, luoghi di lavoro o studi professionali (e relative pertinenze riservate) quando in essi si compiono atti della vita privata o il titolare ne ha il controllo e la disponibilità riservata.
  • La qualificazione del luogo come "privata dimora" e l'aggravante connessa può essere sostenuta dalla combinazione di elementi fattuali (es. area riservata, possibilità di accesso limitato, uso personale del locale) e da precedenti giurisprudenziali analoghi.
  • Per contrastare efficacemente una condanna fondata su valutazioni di presenza/tempi e riscontri strumentali (videosorveglianza, utilizzo indebito di carte), il ricorrente deve indicare specifici profili di illegittimità o errori logici nella valutazione di tali mezzi di prova, non limitarsi a negazioni generiche.

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