Cassazione Penale, Ordinanza n. 33047/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo il motivo generico e non idoneo a scalfire la congrua motivazione della Corte di appello sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma, deducendo un unico motivo incentrato sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere ritenuta di particolare tenuità e che la Corte territoriale avesse errato nel negare la causa di non punibilità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la tenuità oggettiva del fatto valorizzando le modalità dell'evasione e la particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento. La doglianza, mirando a una diversa ricostruzione dei motivi dell'evasione, viene ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità perché priva di specifici vizi logici della motivazione di merito.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito abbia congruamente escluso la tenuità oggettiva della condotta valorizzando le modalità del fatto e l'intensità del dolo.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso in cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto alla motivazione di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può negare la particolare tenuità del fatto sulla base delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento o della condotta contestata.
- La valutazione del giudice di merito sulla tenuità del fatto, se congruamente motivata e priva di manifeste illogicità, non è suscettibile di rivalutazione autonoma in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza processuale, la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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