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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38122/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo resasi irrevocabile con sentenza di condanna del 21/11/2019 per bancarotta fraudolenta. Il VITALE contestava la regolarita' delle notifiche: in particolare la nullita' della vocatio in iudicium (decreto che dispone il giudizio notificato per compiuta giacenza al domicilio da lui dichiarato) e la nullita' della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, deducendo che la notifica per compiuta giacenza non aveva determinato la sua effettiva conoscenza del processo poiche' - sosteneva - non piu' domiciliato nell'immobile indicato e non avendo ricevuto comunicazioni dal difensore d'ufficio; deduceva, quindi, l'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo.

La decisione

Il ricorso per cassazione del VITALE e' stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello di Bari avesse correttamente motivato il rigetto dell'istanza di rescissione: da un lato ha osservato che la questione relativa all'avviso dell'udienza preliminare non rientrava nel perimetro della precedente sentenza di annullamento della Cassazione (che aveva censurato l'omesso esame della nullita' della vocatio in iudicium) e che quindi l'analisi di quella notifica era superflua; dall'altro ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la notifica del decreto che dispone il giudizio, eseguita per compiuta giacenza al domicilio dichiarato, era formalmente rituale e che il VITALE si era posto con colpa grave nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, avendo omesso di comunicare il mutamento di domicilio e avendo mantenuto la residenza anagrafica in un immobile rilasciato e acquisito a terzi, dove di fatto non poteva essere reperito. La Corte ha richiamato principi stabiliti dalle Sezioni Unite (tra cui Lovric) sul rapporto tra nullita' formale e incolpevole mancata conoscenza, evidenziando che non esiste automatismo: la notificazione formale puo' pero' concorrere con altri elementi a dimostrare la conoscenza o la colpa del destinatario. Conseguenza: rigetto dell'istanza di rescissione e mantenimento della condanna e degli effetti del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    richiama l'obbligo di comunicazione al difensore se e' impossibile la notifica all'imputato; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non fosse dimostrata l'impossibilita' di notifica al domicilio dichiarato, perche' il mutamento non era stato comunicato

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    art. 420-bis c.p.p., comma 3 (riferito alla notifica al difensore via PEC)

    regola la difesa nei casi di irreperibilita' e la notifica al difensore; la Corte ha valutato che la notifica al difensore dell'avviso mediante PEC fosse compatibile con la procedura e che l'obbligo di consegna al difensore non discendeva automaticamente da una successiva accertata variazione di domicilio

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    norma richiamata dalla difesa in ordine alla notifica personale ad opera della polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto non necessario disporre tale forma in presenza della rituale notifica al domicilio dichiarato

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    istituto della rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali richiamati per valutare l'incolpevolezza e le nullita' dedotte

  • art. 670 cod. proc. pen.

    richiamata per affermare l'improprieta' dell'uso dell'art. 670 per dedurre nullita' assolute dopo il passaggio in giudicato, indicando invece la via della rescissione ex art. 629-bis

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    riferito alla notifica dell'avviso di conclusione indagini e alla dichiarazione di domicilio; la Corte ha osservato che il domicilio era stato dichiarato e che non era stata comunicata la variazione

  • art. 162 cod. proc. pen., comma 1

    imposizione dell'onere di comunicare la variazione di domicilio all'autorita' giudiziaria; la mancata comunicazione e' stata valutata come elemento di colpa grave del ricorrente

  • art. 608 cod. proc. civ.

    richiamato nella ricostruzione fattuale (preavviso di rilascio dell'immobile) come prova che l'abitazione era stata oggetto di procedure successive che hanno portato al rilascio e al subentro del nuovo proprietario

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza (art. 629-bis) richiede di dimostrare non solo una nullita' formale delle notifiche, ma anche che tale nullita' abbia determinato l'effettiva e incolpevole ignoranza del procedimento; non c'e' automatismo tra nullita' e rescissione.
  • Se l'imputato ha dichiarato un domicilio nelle indagini preliminari e poi si e' trasferito senza comunicarlo all'autorita' giudiziaria, la notifica al domicilio dichiarato (anche tramite compiuta giacenza) puo' essere considerata rituale ed esonerare l'ufficio dall'obbligo di cercare il destinatario altrove.
  • La semplice temporanea assenza al momento della notifica non basta sempre ad integrare l'impossibilita' di notifica che obbligherebbe a comunicare l'atto al difensore: occorre valutare concretamente se sussistessero elementi che rendessero la notifica inefficace per la conoscenza dell'atto.
  • Mantenere la residenza anagrafica in un luogo dove l'imputato non vive effettivamente e non aggiornare il domicilio puo' essere valutato come comportamento di colpa grave, idoneo a escludere l'incolpevolezza e a negare la rescissione.
  • Per ridurre il rischio di perdere diritti processuali: comunicare tempestivamente variazioni di domicilio/residenza all'autorita' giudiziaria, mantenere rapporti con il difensore e controllare le notifiche (anche via PEC), conservare prove documentali dei trasferimenti e delle ragioni che impedivano la ricezione degli atti.

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