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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38598/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rideterminato la pena principale in mesi quattro di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in mesi quattro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e non ha comportato conseguenze di merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi principali: (1) omissione dell'applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, c.p.p.) nella determinazione della pena principale e delle pene accessorie; (2) vizio di motivazione per aver determinato la pena base in nove mesi, senza spiegare perché non fosse prevalente la circostanza attenuante generica e senza adeguata indicazione dei criteri che giustificassero la misura scelta rispetto al minimo edittale di sei mesi. In sede di cassazione il primo motivo è stato ritenuto fondato, il secondo inammissibile.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di rito abbreviato il giudice deve applicare la riduzione di pena di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p.; la sua omissione nella determinazione del trattamento sanzionatorio è vizio correggibile e può comportare annullamento limitato della sentenza e rideterminazione della pena
  • Quando la pena inflitta è pari o superiore al medio edittale occorre una motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 133 c.p.; per pene sotto la media è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non impedisce, di per sé, che la pena sia determinata in misura superiore al minimo edittale purché il giudice motivi adeguatamente la scelta; però l'assenza di aggravanti residue può rendere più stringente l'applicazione delle attenuanti
  • La durata delle pene accessorie fallimentari va rapportata alla pena principale e, se il giudice equipara l'una all'altra, l'omessa riduzione per il rito abbreviato deve estendersi anche alle pene accessorie
  • La Corte di Cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio e rideterminare il trattamento sanzionatorio, evitando il rinvio al giudice di merito

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