Cassazione Penale, Sentenza n. 38598/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rideterminato la pena principale in mesi quattro di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in mesi quattro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e non ha comportato conseguenze di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi principali: (1) omissione dell'applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, c.p.p.) nella determinazione della pena principale e delle pene accessorie; (2) vizio di motivazione per aver determinato la pena base in nove mesi, senza spiegare perché non fosse prevalente la circostanza attenuante generica e senza adeguata indicazione dei criteri che giustificassero la misura scelta rispetto al minimo edittale di sei mesi. In sede di cassazione il primo motivo è stato ritenuto fondato, il secondo inammissibile.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, codice di procedura penale
Prevede la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la mancata applicazione di tale riduzione nella determinazione del trattamento sanzionatorio costituisce vizio che può comportare annullamento limitato della sentenza e correzione della pena
Fissa lo spazio edittale per il reato di bancarotta semplice (da sei mesi a tre anni) e dispone che la durata delle pene accessorie fallimentari debba essere rapportata alla pena principale; la Corte ha equiparato le pene accessorie alla pena principale
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la giurisprudenza richiede motivazione specifica se la pena è pari o superiore al medio edittale, mentre per pene sotto la media edittale è sufficiente richiamare il criterio di adeguatezza
art. 606, comma 1, lett. b) e c), e art. 441 codice di procedura penale
Norme richiamate nel ricorso per censurare vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto nell'impugnazione in cassazione
art. 620, lett. l), codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione, in casi nei quali non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a taluni profili e procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio
Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore Generale avanti la Corte di Cassazione; ha rilevanza formale nella fase di discussione
Massime di principio
- In caso di rito abbreviato il giudice deve applicare la riduzione di pena di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p.; la sua omissione nella determinazione del trattamento sanzionatorio è vizio correggibile e può comportare annullamento limitato della sentenza e rideterminazione della pena
- Quando la pena inflitta è pari o superiore al medio edittale occorre una motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 133 c.p.; per pene sotto la media è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non impedisce, di per sé, che la pena sia determinata in misura superiore al minimo edittale purché il giudice motivi adeguatamente la scelta; però l'assenza di aggravanti residue può rendere più stringente l'applicazione delle attenuanti
- La durata delle pene accessorie fallimentari va rapportata alla pena principale e, se il giudice equipara l'una all'altra, l'omessa riduzione per il rito abbreviato deve estendersi anche alle pene accessorie
- La Corte di Cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio e rideterminare il trattamento sanzionatorio, evitando il rinvio al giudice di merito
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