Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24260/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva vizi di motivazione e di valutazione delle prove in relazione alla contestazione di omessa comunicazione ex art. 4 L. n. 628/61 (mod. da art. 28 D.lgs. n. 758/94). Si contestava l'assenza di prova della consegna, da parte del dipendente Serafini/Serani Marco, del verbale dell'ispettorato e l'illeggibilità del verbale stesso. Si rilevavano incongruenze sul nominativo dell'interessato tra capo di imputazione e motivazione (più volte mutato fra "Serafini", "Serani", "Serafini Stefano"), con conseguente incertezza su chi fosse il soggetto di cui non sarebbero state fornite informazioni. Venivano inoltre denunciati errori relativi agli invii postali (non inoltrati alla sede legale) e la mancanza di valutazione delle condizioni personali dell'imputato ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha rilevato un vizio di motivazione dovuto all'incoerenza e alla confusione sul nominativo dell'interessato nelle fonti processuali (capo di imputazione vs verbali e sentenza), non essendo chiaro se e quale richiesta di informazioni era stata effettivamente avanzata. In mancanza di una decisione riqualificativa e di una motivazione chiara sulla corrispondenza tra imputazione e fatti, la sentenza del tribunale è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di L'Aquila in diversa composizione. Gli altri motivi (rilievi su art. 131-bis e art. 133 c.p.) sono stati dichiarati assorbiti dalla decisione sulla motivazione.

Norme richiamate

  • art. 4 Legge n. 628/1961 (modificata dall'art. 28 del D.lgs. n. 758/1994)

    Norma sostanziale alla base dell'imputazione: obbligo di fornire informazioni richieste dall'ispettorato del lavoro. La sentenza impugnata applicava la norma, ma la Cassazione ha annullato per vizi di motivazione relativi all'identificazione del soggetto informativo e alla prova delle richieste.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    Motivi di cassazione concernenti vizio di motivazione e valutazione probatoria/omessa o erronea lettura degli atti. La Corte ha ritenuto fondato il profilo relativo alla motivazione/contraddittorietà nella lettura delle prove (lett. b ed e).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova; il ricorrente lamentava omissione di valutazione dell'elemento soggettivo, della personalità e della capacità a delinquere. La Corte non ha esaminato nel merito tale doglianza, avendo annullato la sentenza per vizi di motivazione, quindi il profilo rimane non deciso.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena e sulle attenuanti generiche. Si contestava la mancata indicazione delle ragioni per escludere l'applicazione delle attenuanti; la Corte ha ritenuto tale questione assorbita dal vizio di motivazione principale e non l'ha deciso.

Massime di principio

  • La sentenza penale deve indicare con chiarezza il soggetto a cui si riferiscono le contestazioni: incongruenze o refusi sui nominativi che incidono sull'oggetto dell'accusa determinano un vizio di motivazione idoneo all'annullamento.
  • Quando la prova è costituita da verbali d'ispettorato o documenti amministrativi, è necessario che risulti provata la loro effettiva notifica/consegna e la loro leggibilità; altrimenti la loro efficacia probatoria può essere esclusa.
  • Se il giudice cambia o corregge l'oggetto dell'imputazione in sentenza (senza motivazione e senza riqualificazione formale), viene meno il rispetto del diritto di difesa e la motivazione è carente.
  • Le doglianze relative a mancata applicazione di misure alternative o aggravanti/attenuanti (art. 131-bis, art. 133 c.p.) richiedono una motivazione esplicita; l'omissione di tale valutazione può costituire motivo di impugnazione, ma la Cassazione può non decidere su tali profili se ne annulla la sentenza per motivi di carattere probatorio/motivazionale prevalenti.
  • In presenza di vizi di motivazione ritenuti determinanti, la Corte di Cassazione annulla e rinvia il procedimento per un nuovo giudizio, spesso disponendo diversa composizione del collegio onde garantire un esame nuovo e completo della prova.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.