Cassazione Civile, Ordinanza n. 17053/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia originava da un rapporto formalmente regolato da un contratto del 10 febbraio 2016, che la lavoratrice sosteneva essere in realtà di lavoro subordinato. In primo grado il tribunale, con contumacia delle controparti e sulla base della prova testimoniale, aveva respinto tutte le domande: accertamento della subordinazione, condanna al pagamento dei contributi previdenziali e delle differenze retributive, nonché risarcimento del danno per mancato godimento delle ferie e del riposo settimanale, ritenendo non provata la subordinazione e non adeguatamente allegato il danno. In appello la decisione veniva parzialmente riformata solo quanto a un importo di euro 3810, riconosciuto sulla base del contratto allegato e posto a carico delle resistenti per mancata prova del pagamento; la Corte d'appello, però, compensava integralmente le spese di entrambi i gradi. La ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la compensazione totale fosse illegittima perché le controparti erano rimaste contumaci e perché l’appello si era concluso con il riconoscimento di un suo diritto, dopo una sentenza di primo grado totalmente sfavorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la Corte d'appello aveva regolato le spese secondo il principio di soccombenza, poiché la ricorrente era risultata vittoriosa solo su una delle varie domande proposte, mentre altre domande autonome erano state rigettate (in particolare il riconoscimento del rapporto subordinato e il risarcimento per ferie e riposi non goduti). Ha inoltre precisato che la rinuncia alla domanda contributiva verso l’INPS era un elemento superfluo rispetto alla legittimità della statuizione sulle spese. Richiamando il principio secondo cui il potere discrezionale di compensazione incontra il solo limite della soccombenza della parte integralmente vincitrice, e la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla nozione di soccombenza reciproca, la Corte ha affermato che l’accoglimento solo di una parte delle domande non impone la condanna della parte vittoriosa alle spese. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa delle intimate; disposto altresì l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di legittimità è stata formulata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di regolazione delle spese.
Richiamato come norma sul principio di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
Richiamato come norma che consente la compensazione totale o parziale delle spese nei limiti previsti dall’ordinamento.
art. 24, comma 1, Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa illegittimità della compensazione integrale delle spese.
secondo comma, ult. parte
Usato per la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il potere discrezionale del giudice di merito di compensare le spese incontra il solo limite della non integrale soccombenza della parte pienamente vittoriosa.
- L’accoglimento solo parziale di un complesso di domande, o il riconoscimento di un singolo capo di domanda a fronte del rigetto di altri capi autonomi, non integra di per sé soccombenza reciproca idonea a escludere la compensazione delle spese.
- La soccombenza reciproca, rilevante ai fini della regolazione delle spese, ricorre solo in presenza di pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti oppure quando una domanda unica sia articolata in più capi e sia accolta solo in parte; in tale ipotesi la parte parzialmente vittoriosa non ha automaticamente diritto alle spese contro l’altra parte.
- Ai fini della legittimità della statuizione sulle spese, sono irrilevanti elementi meramente incidentali o superflui rispetto alla ratio decidendi, se il giudice ha comunque applicato correttamente il criterio della soccombenza sostanziale.
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