Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2730/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha disposto l'imputazione coatta per peculato, deducendo l'abnormità dell'atto. Il difensore sostiene che il GIP avrebbe esorbitato dai propri poteri imponendo l'esercizio dell'azione penale per condotte non delimitate dalla formulazione dell'imputazione provvisoria indicata nel provvedimento del pubblico ministero (avviso di conclusione delle indagini) e che, in presenza di tale difformità, il GIP avrebbe dovuto limitarsi ad ordinare la sola iscrizione nel registro degli indagati, lasciando al P.M. la possibilità di riformulare l'imputazione o chiedere nuovamente l'archiviazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del GIP che ha rigettato la richiesta di archiviazione e ha disposto l'imputazione coatta per peculato relativamente all'appropriazione del nastro di archiviazione (NAS), di una macchina fotografica e di un distanziometro laser. La Corte ha chiarito che il limite ai poteri del GIP in sede di esame della richiesta di archiviazione è costituito dal perimetro fattuale dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e non dalla mera formulazione dell'imputazione provvisoria contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini. Pertanto l'atto non è abnorme se riguarda condotte comprese nella notitia criminis iscritta nel registro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Norma sostanziale contestata: la condotta di appropriazione di beni pubblici è stata ritenuta prospettabile nei confronti dell'indagato.

  • art. 409, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola i poteri del GIP in sede di esame della richiesta di archiviazione; la Corte interpreta che tali poteri siano limitati al perimetro dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e non all'imputazione provvisoria contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini.

  • art. 335 cod. proc. pen. (registro delle notizie di reato)

    L'iscrizione nel registro delle notizie di reato definisce il perimetro fattuale entro cui il GIP può esercitare il controllo sull'eventuale archiviazione; eventuali atti del GIP devono rimanere entro tale perimetro.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso riconosciuto inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare l'onere della responsabilità morale del ricorrente nella presentazione del ricorso e per la determinazione dell'ammenda non applicata per colpa grave.

Massime di principio

  • Il potere del GIP di respingere la richiesta di archiviazione e di disporre l'imputazione coatta è limitato al perimetro fattuale dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), non alla sola formulazione dell'imputazione provvisoria contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini.
  • Non è necessariamente abnorme un ordine di imputazione coatta diverso dall'imputazione provvisoria se le condotte contestate rientrano nella notitia criminis originariamente iscritta nel registro.
  • È invece abnorme l'ordine di imputazione coatta quando riguarda persone non indagate o fatti non rientranti nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato; in tali casi il GIP deve limitarsi ad ordinare la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.
  • In fase di opposizione alla richiesta di archiviazione, il GIP esercita un controllo sulla notitia criminis che può tradursi anche nell'imposizione dell'azione penale quando gli elementi di fatto (es. confessioni, perquisizioni, rinvenimenti) giustificano il perseguimento.
  • Chi impugna un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione deve valutare la fondatezza delle censure procedurali: ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p. e rimedi connessi).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.