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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23629/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pititto ha impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame della custodia cautelare, contestando la gravità indiziaria a lui attribuita. È imputato come promotore/partecipe qualificato dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e come concorrente in due estorsioni (capi 2 e 3), nonché per l'omicidio di Angelo Corigliano (capo 193) e reati connessi (ricettazione e porto d'arma), tutti aggravati dall'art. 416-bis comma 1. Ha sollevato sei motivi, in sintesi: (1) errata identificazione del "Turi" delle intercettazioni con Pititto, essendo il soprannome riconducibile a più soggetti; (2) inattendibilità o natura de relato delle dichiarazioni dei collaboranti (Arena, Verman) e rischio di circolarità logica nell'uso di tali propalazioni; (3) illogicità e contraddittorietà della valutazione del Tribunale sul ruolo di Pititto nell'omicidio, con mancato confronto con la sentenza di assoluzione nel processo "Myletos" per altri soggetti; (4) contestazione del valore probatorio delle intercettazioni (Polito-Galati), rilevando incongruenze fattuali come chiusura del bar, distanza di Polito dal luogo e possibile interpretazione alternativa delle chiamate telefoniche; (5) omissione nell'analisi di eventuale altro soggetto che avrebbe potuto svolgere la vedetta; (6) contestazione delle esigenze cautelari, tenuto conto del tempo trascorso e della detenzione già scontata da oltre sette anni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboranti (Arena e Verman), unitamente alle intercettazioni attinenti alle due estorsioni, forniscono riscontri adeguati per identificare il "Turi" nelle conversazioni con il ricorrente e per sostenere la partecipazione associativa. Quanto all'omicidio di Corigliano, la Corte ha valorizzato nuove intercettazioni (non acquisite nel processo diverso) in cui Polito si autoaccusa e individua protagonisti, fornendo un quadro partecipativo in cui Pititto ha il ruolo di vedetta/avvertitore; le obiezioni difensive sono state considerate mere letture alternative dei fatti non idonee a demolire la valutazione di gravità indiziaria. La contestazione sull'aggravante 416-bis comma 1 è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, essendo l'esclusione della circostanza non idonea a modificare la misura cautelare. Anche il motivo sulle esigenze cautelari è stato respinto: la Corte ha ritenuto provati rischio di recidiva, gravità delle condotte e stabilità del vincolo associativo; pertanto la misura è stata confermata. Sono state applicate le pronunce ex art. 616 c.p.p.; il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboranti e le intercettazioni corroborino la partecipazione del ricorrente alla struttura associativa e alle sue attività illecite.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante per i reati commessi per agevolare l'associazione mafiosa; il ricorso ha chiesto l'esclusione dell'aggravante, ma la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse rispetto alla misura cautelare, poiché la sua esclusione non avrebbe avuto effetti pratici sulla custodia.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione cautelare: la presenza di più imputazioni gravi può giustificare la custodia cautelare. La Corte ha ritenuto che le imputazioni complessive sostengano la misura ai fini della presunzione prevista.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le pronunce conseguenti all'inammissibilità del ricorso; la Corte ha pronunciato le conseguenti statuizioni (inammissibilità e condanna alle spese).

Massime di principio

  • Intercettazioni che contengono affermazioni autoaccusatorie o indicazioni dettagliate sui ruoli degli indagati sono valutate molto rilevanti in sede cautelare e possono sorreggere la gravità indiziaria anche se contrastate da dichiarazioni alternative.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, pur se parzialmente de relato, assumono forza probatoria se trovano riscontri concreti e indipendenti (es. intercettazioni, dinamiche di estorsione), rendendo meno decisive le obiezioni basate solo su genericità o mancanza di riscontri immediati.
  • La semplice esistenza di letture alternative dei medesimi elementi probatori non è sufficiente a superare la valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare: il rimedio deve mostrare errori di logica o gravi vizi di motivazione, non una diversa ricostruzione possibile.
  • La contestazione di un'aggravante penale è spesso considerata priva di interesse in sede di impugnazione di misure cautelari se l'esclusione dell'aggravante non comporterebbe effetti concreti sulla misura (necessità di dimostrare utilità immediata).
  • I giudizi di merito sulle esigenze cautelari (rischio di recidiva, pericolosità, stabilità del vincolo associativo) sono scarsamente sindacabili in sede di legittimità salvo vizi logici o motivazionali evidenti; il tempo già trascorso in detenzione non annulla automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
  • Nelle contestazioni fondate su identificazioni tramite soprannomi, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di riscontri esterni o la presenza di più indici che rendano l'identificazione nondistinta; altrimenti la combinazione con altri elementi (intercettazioni, atti estorsivi, flussi finanziari) difficilmente verrà scalfita.

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