Cassazione Civile, Sentenza n. 8235/2020 del 28/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino senegalese, aveva riferito di aver lasciato il Paese d’origine perché coinvolto nel furto di prodotti agricoli di cui era custode e per timore di essere arrestato in caso di rientro. Il Tribunale di Catania aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria e umanitaria; la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 27 luglio 2018, aveva rigettato l’appello, escludendo i presupposti delle forme di protezione richieste e rilevando, tra l’altro, l’assenza di conflitto armato generalizzato nella regione di provenienza e di una condizione di vulnerabilità soggettiva. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava violazione di norme nazionali e dell’Unione europea e del contraddittorio per la mancata audizione personale e per l’omesso accertamento della vulnerabilità, anche in rapporto alla situazione del Paese e alla mancata protezione della polizia. Con il secondo motivo lamentava violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per omessa motivazione sulla richiesta di permesso per motivi umanitari; deduceva in tale sede circostanze di tortura e grave ritardo mentale. Con il terzo motivo contestava, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla mancata audizione: nel giudizio d’appello l’audizione personale non è un incombente automatico, ma la richiesta attribuisce al giudice il potere di valutarne la specifica rilevanza. Quanto alla dedotta mancata protezione delle autorità, la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui chiedeva approfondimenti officiosi, poiché il ricorrente non aveva allegato di aver chiesto protezione alle autorità statali senza ottenerla e la sentenza impugnata escludeva tale circostanza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le allegazioni di tortura e grave ritardo mentale, pur astrattamente rilevanti per la vulnerabilità, erano fatti nuovi non dedotti nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito della decisione sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato. Non è stata adottata statuizione sulle spese di legittimità, non essendosi costituita l’amministrazione. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13
nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza
Nel giudizio d’appello in materia di protezione internazionale, l’audizione personale non è automatica: la richiesta della parte consente al giudice di valutarne la specifica rilevanza e la sua omissione non determina di per sé nullità.
D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. a) e b)
se è pur vero che, in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali
La natura privata degli autori del danno grave non esclude la protezione sussidiaria se nel Paese d’origine manca un’autorità statale capace di offrire tutela adeguata ed effettiva; il giudice deve verificare officiosamente la situazione del Paese e l’eventuale inefficacia della protezione locale. Nel caso concreto, tale approfondimento non era esigibile perché mancava l’allegazione di una richiesta di protezione rimasta insoddisfatta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2
Il terzo motivo è inammissibile perchè volto a richiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito della decisione in relazione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato.
La censura sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato non può essere utilizzata per chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito della decisione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello relativo a una domanda di protezione internazionale, l’audizione personale del richiedente non costituisce un incombente automatico; il giudice valuta la specifica rilevanza della richiesta e la sua omissione non comporta, di per sé, nullità.
- La protezione sussidiaria per danno grave può rilevare anche quando gli autori siano soggetti privati, se le autorità del Paese d’origine non sono in grado di assicurare tutela adeguata ed effettiva; il giudice deve svolgere la verifica officiosa della situazione del Paese, ma l’approfondimento relativo alla mancata protezione locale presuppone che sia allegato che questa sia stata richiesta e non ottenuta.
- In cassazione non possono essere introdotte, ai fini della valutazione della vulnerabilità, circostanze fattuali nuove non dedotte nei precedenti gradi di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, sollecita una nuova valutazione del merito della decisione sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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