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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8241/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

L’utente aveva convenuto la società telefonica davanti al Giudice di pace di Arienzo, chiedendo la declaratoria di nullità, perché vessatoria, della clausola che prevedeva una penale per il recesso anticipato dal contratto di somministrazione del servizio telefonico e la restituzione di 180 euro. Il Giudice di pace aveva respinto le eccezioni della società di improponibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e di incompetenza territoriale, dichiarato nulla la clausola e condannato la società alla restituzione di 180 euro. In appello, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1805/2015 depositata il 18 maggio 2015, aveva riformato la decisione e dichiarato improponibile la domanda, ritenendo che, pur non essendo ancora operative le funzioni conciliative del Co.Re.Com. Campania, il tentativo dovesse essere svolto presso organismi alternativi. L’utente ha proposto tre motivi di ricorso: con il primo ha contestato che, nel regime transitorio della Delibera AGCOM n. 182/02/CONS, il tentativo presso organismi alternativi fosse obbligatorio prima dell’attivazione delle funzioni delegate al Co.Re.Com.; con il secondo ha sostenuto che la controversia non rientrasse tra quelle soggette al tentativo previsto dal regolamento, perché fondata sulla disciplina delle liberalizzazioni, sul Codice del consumo e sugli artt. 1341-1342 c.c.; con il terzo, subordinato, ha censurato la qualificazione della conseguenza come improponibilità anziché improcedibilità, chiedendo che fosse assegnato alle parti un termine per esperire la conciliazione con conservazione degli effetti della domanda. La questione di massima rimessa alle Sezioni Unite riguardava inoltre la qualificazione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di telecomunicazioni come condizione di proponibilità o di procedibilità.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo: applicandosi ratione temporis la Delibera AGCOM n. 182/02/CONS, l’obbligo di conciliazione davanti al Co.Re.Com. non era operativo in Campania quando fu introdotta la causa, perché le relative funzioni non erano ancora state delegate; la conciliazione presso gli organismi alternativi, prevista dall’art. 12 come facoltà alternativa all’obbligo, nel periodo transitorio restava facoltativa e non poteva trasformarsi in un obbligo autonomo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le Sezioni Unite hanno comunque enunciato, nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., che, quando il tentativo obbligatorio previsto dalla L. n. 249/1997 è applicabile e non è stato esperito, la conseguenza è l’improcedibilità, non l’improponibilità: il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire l’esperimento della conciliazione, proseguendo poi il processo e conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11

    Conclusivamente, deve ritenersi, in continuità con quanto già affermato da questa Corte sul punto, che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dia luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda.

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie di telecomunicazioni costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non condizione di proponibilità.

  • Delib. AGCOM n. 182/02/CONS, art. 1, comma 3

    Il citato comma 3, nel prevedere che le disposizioni della sezione in discorso trovassero applicazione “dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate”, comportava che, fino a quando i Co.Re.Com. non fossero divenuti funzionanti, il regolamento e, quindi, all’interno di esso, la previsione del tentativo di conciliazione obbligatorio, di cui all’art. 3 dell’Allegato, davanti al Co.Re.Com., non potesse operare e che, pertanto, l’utente potesse agire senza doverlo esperire.

    L’obbligo di conciliazione davanti al Co.Re.Com. diviene operativo soltanto con l’effettivo esercizio delle funzioni delegate; prima di tale momento l’utente può adire il giudice senza esperire quel tentativo.

  • Delib. AGCOM n. 182/02/CONS, Allegato A, art. 12

    Ora, l’art. 12 dell’Allegato prevedeva la conciliazione presso altri organi come mera facoltà alternativa al tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com..

    Nel regime transitorio in cui non è ancora sorto l’obbligo di conciliazione davanti al Co.Re.Com., il tentativo presso gli organismi alternativi resta facoltativo e non diventa un obbligo autonomo.

  • c.p.c., art. 363, comma 3

    Ritengono tuttavia le Sezioni Unite che sia opportuno pronunciarsi ugualmente sulla questione posta dal terzo motivo, segnalata dalla Terza Sezione come questione di massima di particolare importanza, al fine di individuare, come richiesto, univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente quale siano le conseguenze del mancato esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazione, e cioè se l’impedimento giuridico che si frappone all’esercizio della pretesa in sede giudiziaria in mancanza del (previo esperimento del) tentativo di conciliazione, sia da qualificare in termini di improponibilità ovvero di improcedibilità della domanda, pronunciando a tal fine un principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., comma 3.

    La Corte può enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge anche quando la questione processuale che lo giustifica non è necessaria per la decisione dei motivi accolti.

Massime di principio

  • Nel regime della Delibera AGCOM n. 182/02/CONS, il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Co.Re.Com. opera solo dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate. Fino a tale momento, l’utente può agire in giudizio senza esperire la conciliazione.
  • Quando il tentativo obbligatorio davanti al Co.Re.Com. non è ancora operativo, la previsione della conciliazione presso organismi alternativi quale modalità alternativa di adempimento non impone un autonomo obbligo: il ricorso a tali organismi resta facoltativo.
  • Il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie in materia di telecomunicazioni determina l’improcedibilità, non l’improponibilità, della domanda giudiziale.
  • In caso di mancato esperimento della conciliazione obbligatoria, il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di svolgere il tentativo; il processo può poi proseguire, restando conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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