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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8233/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Gambia, aveva riferito di essere fuggito dal Paese dopo contrasti con il datore di lavoro e dopo essere stato accusato di aver incendiato i campi nei quali lavorava; aveva inoltre allegato il rischio di carcerazione e di rappresaglie familiari in caso di rientro. Il Tribunale di L’Aquila aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 13 settembre 2018, aveva rigettato l’appello. Il richiedente aveva denunciato, con il primo motivo, motivazione apparente e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione al rischio di carcerazione e di rappresaglie familiari. Con il secondo motivo aveva dedotto violazione degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007 per mancata applicazione dell’onere probatorio attenuato e omessa valutazione della credibilità. Con il terzo motivo aveva contestato, ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata nel Paese. Con il quarto aveva denunciato violazione dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 per il diniego della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello era integralmente omessa sul rischio di carcerazione e sulla necessità di approfondire le condizioni carcerarie in Gambia, ai fini della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. b), del D.Lgs. n. 251/2007. Ha inoltre affermato che, quando il danno grave è temuto da soggetti privati, il riconoscimento della protezione sussidiaria non può essere escluso senza verificare se nel Paese d’origine esista un’autorità statale capace di offrire tutela adeguata ed effettiva; nel caso concreto la Corte d’appello non aveva verificato la possibilità per il richiedente, che aveva allegato una persecuzione familiare, di ottenere protezione nell’ordinamento interno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione della situazione generale del Gambia, già motivatamente ritenuto non interessato da conflitto armato generalizzato e avviato alla democratizzazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non aveva indicato le specifiche condizioni di vulnerabilità né gli atti in cui le aveva dedotte. La sentenza è stata cassata in relazione ai primi due motivi, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 D.Lgs. n. 251/2007

    in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

    Nell’esame della protezione sussidiaria, la valutazione non si esaurisce nell’identificazione degli autori privati del danno: il giudice deve verificare d’ufficio se lo Stato d’origine sia in grado di assicurare una tutela adeguata ed effettiva e se sia utile rivolgersi alle autorità locali.

  • art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 251/2007

    la motivazione deve ritenersi integralmente omessa in riferimento all’allegato pericolo di carcerazione e alla conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in relazione alle condizioni di carcerazioni in Gambia, al fine di verificare funditus la possibilità di riconoscere la richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

    Quando è allegato un rischio di carcerazione rilevante ai fini della protezione sussidiaria, il giudice deve motivare specificamente e svolgere gli approfondimenti istruttori necessari sulle condizioni carcerarie nel Paese d’origine.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    il terzo motivo è invece inammissibile in quanto volto a richiedere a questa Corte di legittimità una rivisitazione del contenuto della decisione in ordine alla situazione di pericolosità interna del Gambia, profilo che esula dall’ambito di cognizione del giudice di legittimità e sul quale la corte territoriale ha reso una motivazione adeguata ed esente da criticità argomentative, evidenziando che il Gambia è paese non attraversato da conflitti armati generalizzati ed anzi avviato su un solido percorso di democratizzazione interna.

    La contestazione della valutazione di merito sulla situazione di violenza indiscriminata nel Paese d’origine non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti quando la decisione territoriale è adeguatamente motivata.

  • art. 5 D.Lgs. n. 251/2007

    in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

    La Corte richiama il quadro della protezione sussidiaria rispetto a danni provenienti da soggetti privati e impone l’accertamento della capacità delle autorità del Paese d’origine di offrire protezione effettiva.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve ritenersi integralmente omessa in riferimento all’allegato pericolo di carcerazione e alla conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in relazione alle condizioni di carcerazioni in Gambia, al fine di verificare funditus la possibilità di riconoscere la richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

    La totale omissione di motivazione su un profilo decisivo allegato dal richiedente, quale il pericolo di carcerazione e la necessità di accertamenti sulle relative condizioni, determina il vizio denunciato in relazione alla motivazione della sentenza.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    il quarto motivo è invece inammissibile in ragione dell’evidente genericità di formulazione delle relative doglianze, posto che, a fronte di una motivazione che ha escluso l’allegazione da parte dell’appellante di particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva, l’odierno ricorrente non ha indicato quali fossero tali condizioni nè ha smentito tale affermazione giudiziale, specificando in quale atto difensivo avesse allegato la ricorrenza dei presupposti applicativi necessari per il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria.

    La censura contro il diniego della protezione umanitaria deve indicare in modo specifico le condizioni di vulnerabilità dedotte e gli atti processuali in cui furono allegate; la doglianza generica è inammissibile.

Massime di principio

  • Ai fini della protezione sussidiaria, il danno grave può provenire anche da soggetti privati; il giudice deve verificare d’ufficio se nel Paese d’origine esista un’autorità statale capace di offrire tutela adeguata ed effettiva e se sia utile richiederne l’intervento.
  • Quando il richiedente allega un rischio di carcerazione rilevante per la protezione sussidiaria, il giudice deve affrontare specificamente tale allegazione e svolgere gli approfondimenti istruttori necessari sulle condizioni carcerarie del Paese d’origine.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge, chieda una nuova valutazione della situazione generale del Paese già esaminata con motivazione adeguata dal giudice di merito.
  • La censura contro il diniego della protezione umanitaria è generica se non individua le specifiche condizioni soggettive di vulnerabilità e gli atti difensivi nei quali esse erano state allegate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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