Cassazione Civile, Sentenza n. 8232/2020 del 28/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Gambia, aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese temendo di essere accusato di incendio colposo, dopo che le fiamme da lui appiccate per bruciare sterpaglie si erano propagate, a causa del vento, alle fattorie vicine. Il Tribunale di L’Aquila aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 23 giugno 2018, aveva rigettato l’appello. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione. Con il primo ha denunciato la violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria nella valutazione della domanda di protezione internazionale e la mancata audizione personale. Con il secondo ha contestato la valutazione del rischio di carcerazione in Gambia e delle condizioni del sistema carcerario, con riferimento alla protezione sussidiaria. Con il terzo ha lamentato l’omessa valutazione della sua integrazione in Italia ai fini della protezione umanitaria, in relazione alla situazione personale e ai diritti fondamentali che avrebbe potuto esercitare in caso di rimpatrio.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo e rigettato il primo, ritenendo infondato il profilo relativo alla mancata audizione: in appello l’audizione non è un adempimento automatico e la difesa non aveva specificato quale contributo probatorio avrebbe potuto fornire. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché sollecitava una nuova valutazione delle fonti informative e del merito circa le condizioni carcerarie, già esaminate con motivazione adeguata dalla Corte territoriale. Ha accolto il terzo motivo perché la sentenza impugnata non aveva svolto la valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva del richiedente in Italia e la sua situazione soggettiva e oggettiva in Gambia, allo scopo di verificare se il rimpatrio comportasse una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; il giudice di rinvio dovrà effettuare la comparazione con specifica attenzione agli eventuali profili di vulnerabilità emergenti dalla vicenda personale, muovendo dalla credibilità del racconto già riconosciuta in sede di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6
in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza
Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede una valutazione individuale e comparativa tra l’integrazione effettivamente raggiunta in Italia e la condizione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine, verificando se il rimpatrio determini una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
D.Lgs. n. 25/2008, art. 35, comma 13
nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza
Nel giudizio d’appello in materia di protezione internazionale, l’audizione personale non è automatica: la parte può richiederla e il giudice valuta la specifica rilevanza dell’interrogatorio.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. b
Il secondo motivo è invece inammissibile, in quanto rivolto – in relazione alla forma di tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b – a sollecitare la Corte di legittimità ad una rivalutazione contenutistica delle fonti informative per accreditare un diverso giudizio di merito in relazione alle condizioni carcerarie del Gambia, profilo quest’ultimo in relazione al quale la corte abruzzese ha invece espresso una motivazione adeguata ed esente da criticità argomentative.
La contestazione della valutazione delle fonti informative sulle condizioni carcerarie, quando mira a ottenere in cassazione una diversa valutazione di merito e la decisione impugnata è adeguatamente motivata, non è ammissibile.
art. 8 CEDU
che, pertanto, condiviso l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit.) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;
La valutazione della protezione umanitaria deve comparare l’integrazione effettiva nel Paese di accoglienza con la situazione individuale nel Paese d’origine, per accertare se il rimpatrio comporti la perdita dell’esercizio dei diritti umani essenziali alla dignità.
Massime di principio
- La protezione umanitaria richiede una comparazione individualizzata tra il grado effettivo di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine, per stabilire se il rimpatrio determini una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
- L’integrazione sociale nel Paese di accoglienza non può essere considerata isolatamente e in astratto come sufficiente a fondare la protezione umanitaria; deve essere valutata in relazione alle conseguenze concrete del rimpatrio per il singolo richiedente.
- La compromissione generale dei diritti umani nel Paese d’origine, considerata senza riferimento alla situazione particolare del richiedente, non è di per sé sufficiente per riconoscere la protezione umanitaria.
- Nel giudizio d’appello su una domanda di protezione internazionale, l’audizione personale non costituisce un adempimento automatico: la richiesta della parte è soggetta alla valutazione della sua specifica rilevanza da parte del giudice.
- Non è ammissibile in cassazione sollecitare una nuova valutazione del contenuto delle fonti informative e del merito quando il giudice di merito abbia fornito sul punto una motivazione adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8243/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8242/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8233/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8234/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8241/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8240/2020 del 28/04/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →