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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8243/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La concessionaria, deducendo che gli immobili di proprietà del resistente erano stati costruiti nel 1990 e nel 1993 a una distanza dalla sede autostradale inferiore a quella minima prevista dalla L. 24 luglio 1961, n. 729, aveva chiesto la loro eliminazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 5392/2018 depositata il 23 novembre 2018, pur riconoscendo la giurisdizione ordinaria e accertando la violazione della distanza, aveva respinto la domanda nel merito, ritenendo che la concessionaria potesse avvalersi soltanto dei poteri pubblicistici e non di un’azione civilistica diretta al ripristino. La concessionaria ha proposto ricorso, qualificato come regolamento volontario di giurisdizione ma sostanzialmente ordinario, con due motivi: ha denunciato, da un lato, l’erroneo rigetto della domanda di demolizione nonostante l’art. 823, secondo comma, c.c. consenta la tutela dei beni demaniali anche mediante i mezzi ordinari di difesa della proprietà davanti al giudice ordinario; dall’altro, in via subordinata, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda. Il proprietario ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: ha contestato che la concessionaria avesse provato la propria qualità di concessionaria ANAS e la valutazione di incompatibilità di tale eccezione con l’eccezione di prescrizione e con la domanda riconvenzionale di usucapione; ha contestato la sussistenza della giurisdizione ordinaria; e ha censurato il rigetto della domanda di riconoscimento dell’usucapione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso principale, senza esaminare nel merito la questione della tutela civilistica invocata dalla concessionaria. Hanno ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi: la Corte d’Appello non aveva declinato la giurisdizione né omesso di pronunciarsi, ma aveva deciso nel merito, affermando l’inesistenza del diritto soggettivo azionato; perciò il richiamo alla giurisdizione ordinaria e la censura di omessa pronuncia non investivano la decisione effettivamente resa. Quanto al ricorso incidentale del proprietario, le Sezioni Unite non lo hanno deciso e hanno rimesso la causa alla Seconda Sezione civile per l’ulteriore corso. Hanno inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 823, comma 2, c.c.

    La Corte d’Appello non ha affatto declinato la giurisdizione, bensì ha nel merito accertato l’inesistenza del diritto soggettivo azionato da Tangenziale di Napoli S.p.A., in tal modo definendo la controversia, senza quindi cadere in alcun vizio di omessa pronuncia, proprio sul presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, il cui riconoscimento è stato perciò erroneamente qui invocato dalla ricorrente.

    La decisione non interpreta nel merito l’art. 823, secondo comma, c.c.: dichiara inammissibili le censure perché non si confrontano con la ratio della sentenza impugnata, che aveva deciso nel merito sull’inesistenza del diritto azionato e non aveva negato la giurisdizione ordinaria.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d’Appello non ha affatto declinato la giurisdizione, bensì ha nel merito accertato l’inesistenza del diritto soggettivo azionato da Tangenziale di Napoli S.p.A., in tal modo definendo la controversia, senza quindi cadere in alcun vizio di omessa pronuncia, proprio sul presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, il cui riconoscimento è stato perciò erroneamente qui invocato dalla ricorrente.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice ha definito la controversia nel merito, accertando l’inesistenza del diritto azionato; la censura ex art. 112 c.p.c. non può essere fondata sulla mera contestazione dell’esito di tale decisione.

  • art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.

    I motivi sono inammissibili, atteso che gli stessi nemmeno colgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.

    I motivi di impugnazione sono inammissibili se non si confrontano con la ragione effettiva posta a fondamento della sentenza impugnata.

  • art. 142 disp. att. c.p.c.

    Con riferimento al ricorso incidentale appena sopra riassunto, non apparendo opportuna la sua decisione davanti a queste Sezioni Unite, rimette la causa alla sezione semplice della Corte ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c., per l’ulteriore corso.

    Quando le Sezioni Unite ritengono non opportuno decidere il ricorso incidentale, possono rimettere la causa alla sezione semplice per l’ulteriore corso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di impugnazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza; è inammissibile la censura che investa una questione non decisa o presupponga un errore diverso da quello effettivamente compiuto dal giudice.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice, decidendo nel merito, rigetta la domanda perché ritiene inesistente il diritto soggettivo azionato; tale statuizione non equivale a una declinatoria di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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