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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8234/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria dopo aver ricevuto minacce da uno zio, descritto come potente uomo politico, in seguito a una controversia ereditaria. Aveva inoltre dichiarato di essersi rivolto alla polizia, che gli avrebbe comunicato di non poterlo proteggere. Il Tribunale di L’Aquila aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria e umanitaria; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata l’8 agosto 2018, aveva rigettato l’appello. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla protezione internazionale e vizio motivazionale, perché la minaccia poteva provenire da un soggetto privato se le autorità statali non erano in grado di offrire tutela, e il giudice avrebbe dovuto verificare d’ufficio tale circostanza; (2) violazione della disciplina della protezione sussidiaria, per mancato accertamento di una minaccia grave derivante da conflitto armato interno; (3) violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità, dell’obbligo di cooperazione istruttoria e del principio dell’onere probatorio attenuato, oltre a vizi motivazionali; (4) violazione della disciplina della protezione umanitaria e vizi motivazionali, in relazione alla mancata individuazione di una condizione di vulnerabilità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: quando il danno grave è attribuito a soggetti privati, il giudice deve verificare, anche d’ufficio e alla luce delle allegazioni del richiedente, se le autorità del Paese d’origine siano in grado di fornire protezione effettiva e se sia inutile rivolgersi ad esse; deve inoltre valutare il rischio sulla base della situazione attuale del Paese. La Corte d’appello aveva omesso di considerare le allegazioni sull’inutilità della richiesta di protezione alle autorità statali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione di merito della situazione di conflitto in Nigeria, sulla quale la sentenza impugnata aveva motivato indicando che le aree interessate dai conflitti armati erano nel nord-est, lontano dalla zona di provenienza del richiedente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione di credibilità è un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione soltanto nei limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, o dei vizi radicali della motivazione, mentre il ricorso sollecitava una nuova valutazione delle dichiarazioni e formulava generiche doglianze sulla cooperazione istruttoria e sull’onere probatorio attenuato. Il quarto motivo, relativo alla protezione umanitaria, è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva specificato quali concrete condizioni di vulnerabilità giustificassero la domanda. La sentenza è stata cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. a) e b)

    il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali

    La protezione sussidiaria per danno grave riconducibile alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non è esclusa perché l’autore della minaccia è un privato, se nel Paese d’origine manca un’autorità statale capace di garantire tutela effettiva; il giudice deve verificare d’ufficio tale condizione e l’eventuale inutilità della richiesta di protezione alle autorità locali.

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 8

    Ne deriva una violazione dello specifico dovere dell’autorità accertatrice di verifica della veridicità di quanto affermato, allegato e prodotto al riguardo ove si dubiti, come nella specie, della sua oggettiva corrispondenza alla realtà, così come stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8

    Quando è controversa la corrispondenza alla realtà delle allegazioni del richiedente circa l’impossibilità di ottenere protezione dalle autorità del Paese d’origine, l’autorità accertatrice deve verificarne la veridicità nell’ambito dei propri doveri istruttori.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 3, comma 3, lett. a)

    Inoltre, è necessario che il Giudice della protezione internazionale proceda ad una valutazione dei fatti prospettati alla luce della situazione attuale del Paese d’origine del richiedente non potendo fermarsi alle sole ragioni che spinsero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese, in ossequio a quanto disposto dal D.L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a).

    L’accertamento del rischio deve considerare la situazione attuale del Paese d’origine e non può limitarsi alle circostanze che determinarono la partenza del richiedente.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 3, comma 5, lett. c)

    la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

    La credibilità va apprezzata dal giudice di merito verificando coerenza e plausibilità delle dichiarazioni secondo i criteri normativi; la relativa valutazione fattuale non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del racconto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito

    La valutazione di credibilità è censurabile in cassazione nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o dei vizi radicali della motivazione indicati dalla Corte; non è sufficiente lamentare una motivazione meramente insufficiente né chiedere una diversa interpretazione delle dichiarazioni.

Massime di principio

  • La protezione sussidiaria per danno grave può essere riconosciuta anche quando la minaccia provenga da soggetti privati, se le autorità del Paese d’origine non sono in grado di garantire protezione adeguata ed effettiva.
  • Quando il richiedente allega che rivolgersi alle autorità del Paese d’origine sarebbe inutile o inefficace, il giudice della protezione internazionale deve esaminare tale allegazione e svolgere la verifica officiosa necessaria sulla capacità protettiva delle autorità.
  • La valutazione della protezione internazionale deve fondarsi sulla situazione attuale del Paese d’origine e sull’effettività del rischio dedotto, non soltanto sulle ragioni storiche che hanno indotto il richiedente a fuggire.
  • La valutazione di credibilità del racconto costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle dichiarazioni, salvo i limiti dei vizi motivazionali radicali e dell’omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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