Cassazione Civile, Sentenza n. 8242/2020 del 28/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ordine forense)
La controversia
A seguito dell’esposto di una cliente, a un avvocato furono contestate omissioni nell’esecuzione del mandato e informazioni non veritiere sul suo svolgimento. In particolare, dopo aver ricevuto l’incarico e il compenso per agire giudizialmente per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il professionista non depositò il ricorso, ma riferì alla cliente che il ricorso era stato depositato e che era stata fissata un’udienza. Inoltre, dopo aver ricevuto avvisi di accertamento IRPEF e una cartella di pagamento relativi al periodo di lavoro, la rassicurò che avrebbe seguito la questione e che il pagamento sarebbe stato “congelato”, senza però attivarsi. Il Consiglio dell’Ordine assolse l’avvocato da alcuni addebiti, lo ritenne responsabile per gli altri e gli inflisse la censura. Il Consiglio Nazionale Forense accolse parzialmente l’impugnazione soltanto per correggere un errore materiale nel dispositivo e, per il resto, confermò la decisione. L’avvocato ricorse alle Sezioni Unite con cinque motivi: (1) violazione delle norme deontologiche applicabili e del favor rei, sostenendo che le condotte andassero ricondotte agli artt. 26 e 27 del nuovo codice deontologico e che si dovesse valutare l’applicazione dell’avvertimento previsto per i casi meno gravi; (2) violazione di legge per avere il CNF ritenuto irrilevante l’elemento soggettivo, mentre sarebbe stata necessaria almeno la colpa; (3) conseguente deduzione che la responsabilità fosse stata affermata in forma oggettiva e senza adeguato accertamento della colpa; (4) censura della qualificazione delle condotte come illeciti deontologici e della motivazione, sostenendo che il professionista avrebbe svolto l’unica attività cui si era impegnato e che non vi era stato pregiudizio; (5) dedotta apparente motivazione sulla sanzione, per mancata considerazione del grado di colpa, dell’assenza di pregiudizio e del ravvedimento asseritamente manifestato con una lettera alla cliente.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno ritenuto infondato il primo motivo: gli artt. 26 e 27 del nuovo codice deontologico riproducono gli illeciti accertati e prevedono la censura, sicché non vi era un trattamento più favorevole rispetto alla disciplina previgente; la riduzione all’avvertimento per i casi meno gravi era stata esclusa dal CNF con motivazione riferita alla gravità e alla durata della condotta. I motivi secondo e terzo sono stati rigettati: la decisione del CNF non aveva affermato l’irrilevanza in assoluto della colpa, ma aveva ritenuto sufficiente la coscienza e volontà della condotta, richiamando il principio per cui grava sul professionista dimostrare l’errore inevitabile o una causa esterna. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità sulle decisioni disciplinari del CNF; la motivazione sulla responsabilità e sulla sanzione è stata giudicata adeguata e ragionevole. Nessuna statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 65, comma 5, L. 31 dicembre 2012, n. 247
in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 65, comma 5, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum
Nel procedimento disciplinare forense, le disposizioni del nuovo codice deontologico si applicano ai procedimenti pendenti quando risultano più favorevoli all’incolpato; il confronto tra discipline deve però verificare l’effettivo trattamento sanzionatorio previsto per gli illeciti contestati.
artt. 26, comma 3, e 27, comma 6, Codice deontologico forense
Ora, tali disposizioni prevedono espressamente per la violazione dei doveri, ivi sanciti, la sanzione della censura (poi effettivamente irrogata), con la conseguenza che nessun favor rei è riscontrabile rispetto alle pregresse disposizioni.
Quando le norme del nuovo codice deontologico riproducono gli illeciti contestati e mantengono la medesima sanzione della censura, non ricorre un trattamento più favorevole rispetto alla disciplina previgente.
art. 22, comma 3, lett. a), Codice deontologico forense
L’art. 22, invocato dal ricorrente, prevede sì al comma 3, lett. a), che, “nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura” ma il Consiglio Nazionale Forense, sul punto, ha espressamente pronunciato ritenendo, al contrario, che “la condotta omissiva posta in essere dal ricorrente in violazione di norme deontologiche, che si rileva di particolare gravità e per essersi protratta per un consistente lasso di tempo… non può indurre a sanzionare il fatto con una sanzione di specie diversa più lieve…di quella comminata dal COA territoriale…”.
La diminuzione della censura all’avvertimento è possibile nei casi meno gravi; la valutazione della gravità e la scelta della sanzione spettano al giudice disciplinare e, se adeguatamente motivate, non sono sostituibili in cassazione con una diversa valutazione di merito.
art. 4 Codice deontologico forense
in tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, in base dell’art. 4 nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.
La responsabilità disciplinare dell’avvocato richiede una condotta cosciente e volontaria, intesa come dominio anche potenziale dell’azione o omissione. Una volta accertato l’atto vietato opera una presunzione di colpa, superabile dimostrando un errore inevitabile non vincibile con la normale diligenza o una causa esterna; non è invocabile l’imperizia incolpevole del professionista legale.
art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933
le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, in materia disciplinare, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni disciplinari del CNF è limitato a incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Restano sottratti al controllo di legittimità l’accertamento dei fatti, la valutazione delle prove e la scelta della sanzione, salvo palese sviamento; la Corte può verificare congruità, adeguatezza e tenuta logica della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare forense, il nuovo codice deontologico si applica ai procedimenti pendenti se, valutato concretamente il trattamento previsto per le condotte contestate, risulta più favorevole all’incolpato. La mera possibilità astratta di una sanzione più lieve per i casi meno gravi non determina il favor rei quando il giudice disciplinare, con motivazione adeguata, esclude che il caso rientri in tale categoria.
- La responsabilità disciplinare dell’avvocato richiede coscienza e volontà della condotta, intese come dominio anche potenziale dell’azione o omissione. Accertato l’atto vietato, opera una presunzione di colpa; spetta al professionista dimostrare un errore inevitabile, non superabile con la normale diligenza, oppure una causa esterna.
- Le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense sono ricorribili alle Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove, della rilevanza disciplinare della condotta o della sanzione, salvo il controllo sulla congruità, adeguatezza e coerenza logica della motivazione e l’ipotesi di palese sviamento di potere.
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