Cassazione Penale, Ordinanza n. 07622/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguardava una condanna per evasione da arresti domiciliari. Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello di Catania del 17/06/2024 deducendo, da un lato, la carenza o genericità della motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 385 c.p. e, dall'altro, il trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata. La Corte di cassazione rileva però che tutti i motivi erano generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva già spiegato perché il fatto integrasse l'evasione e perché non potessero essere riconosciute le attenuanti invocate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente e congruamente motivato sulla sussistenza del reato di evasione, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere da durata, distanza o ragioni dell'allontanamento, e valorizzando altresì l'assenza di correlazione tra l'orario dell'uscita e l'autorizzazione riferita allo stesso giorno. Ha inoltre ritenuto generico anche il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla recidiva reiterata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di evasione è integrato da qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione; non rilevano la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o i motivi soggettivi dell'uscita.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
recidiva reiterata
La Corte richiama il diniego delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza con una recidiva reiterata qualificata come non consentita dalla legge, senza ulteriori sviluppi nel testo.
Massime di principio
- In materia di evasione dagli arresti domiciliari, il reato si perfeziona con qualunque allontanamento non autorizzato dal luogo della custodia domiciliare, senza che abbiano rilievo la brevità della condotta, la limitata distanza o le ragioni dell'allontanamento.
- Ai fini della configurabilità dell'evasione, è sufficiente che l'allontanamento sia incompatibile con l'autorizzazione concessa per quello specifico momento o con le modalità del controllo svolto, potendo essere valorizzata la mancanza di correlazione temporale tra uscita e permesso.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a formulare censure generiche contro una motivazione di merito puntuale e coerente con il diritto vivente.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio non può essere accolta se non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sul rapporto con la recidiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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