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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19406/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Ragusa del 22/11/2023. La Corte territoriale aveva rilevato la mancata allegazione, insieme all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio (per entrambi) e, per l'imputato assente in primo grado (Hasanaj Ardi), del mandato specifico a impugnare. I ricorrenti hanno dedotto: errata interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. sostenendo che il richiamo al frontespizio della sentenza fosse sufficiente; omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581; e violazione del principio di retroattività della disposizione piu favorevole in relazione all'abrogazione operata dalla legge n. 114/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato la giurisprudenza che ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 13808/2024, De Felice) secondo cui il richiamo a una precedente elezione o dichiarazione di domicilio è ammesso solo se espresso e specifico e consente l'immediata e inequivoca individuazione nel fascicolo; il generico richiamo al frontespizio della sentenza non è sufficiente. Inoltre, per l'imputato assente, è obbligatoria la procura speciale a impugnare. Quanto alla abrogazione da parte della legge n. 114/2024, la Corte ha confermato l'applicabilità della disciplina vigente al momento del compimento dell'atto d'impugnazione (fino al 24/08/2024). Per questi motivi l'appello era inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    La Corte ha confermato che la richiesta di deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio (comma 1-ter) e, se l'imputato era assente, del mandato specifico a impugnare (comma 1-quater) disciplinano modalità dell'atto difensivo; il richiamo a una precedente dichiarazione e la sua collocazione nel fascicolo sono ammessi solo se espressi e tali da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti formali richiesti dall'art. 581.

  • art. 587, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'estensione dell'ammissione dell'appello da un imputato presente a uno assente, ma la Corte non ha ritenuto che ciò valga a sanare la mancata allegazione degli specifici atti richiesti dall'art. 581.

  • legge n. 114/2024

    Ha abrogato le disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia (artt. 581 commi 1-ter e 1-quater). La Corte ha ritenuto che l'abrogazione non si applichi retroattivamente agli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge; perciò le regole vigenti al momento del deposito dell'appello continuano ad applicarsi.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    Fonte normativa che ha introdotto gli oneri di allegazione (mandato e dichiarazione/elezione di domicilio) poi abrogati; la Corte ha ritenuto le disposizioni non manifestamente irragionevoli e compatibili con i principi costituzionali.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di retroattività della disposizione più favorevole; la Corte ha escluso la sua applicazione per modifiche formali alle modalità dell'atto d'impugnazione già compiuto prima dell'abrogazione.

  • art. 11 preleggi

    Applicato per stabilire che alla valutazione formale dell'atto d'impugnazione deve farsi riferimento alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto.

  • artt. 24, 27, 111 Cost.

    Citate nella contestazione di illegittimità costituzionale; la Corte ha richiamato precedenti secondo cui le disposizioni impugnate non violano i diritti costituzionali invocati.

Massime di principio

  • Perché un appello sia ammissibile quando una precedente dichiarazione o elezione di domicilio è già presente nel fascicolo, il richiamo deve essere espresso, specifico e consentire l'immediata e inequivoca individuazione del documento e del luogo per la notificazione; un richiamo generico al frontespizio della sentenza non basta.
  • Se l'imputato era assente nel giudizio di primo grado, l'impugnazione del difensore richiede la procura speciale a impugnare allegata all'atto: l'assenza impone un mandato specifico per dimostrare la consapevolezza dell'atto.
  • Le disposizioni procedurali abrogate si applicano comunque agli atti compiuti temporalmente prima dell'abrogazione; il principio della norma piu favorevole non opera automaticamente per modifiche formali delle modalità di esercizio dell'impugnazione già compiute.
  • Le questioni di legittimità costituzionale degli oneri di allegazione introdotti dalla Riforma Cartabia sono state ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; quindi i difensori devono conformarsi ai presidi formali previsti fino alla data di abrogazione.
  • Prassi difensiva consigliata: al deposito dell'appello allegare sempre la dichiarazione/elezione di domicilio o richiamarla esplicitamente con indicazione precisa della sua collocazione nel fascicolo; per imputati assenti, allegare la procura speciale a impugnare.

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