Cassazione Penale, Sentenza n. 19406/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Ragusa del 22/11/2023. La Corte territoriale aveva rilevato la mancata allegazione, insieme all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio (per entrambi) e, per l'imputato assente in primo grado (Hasanaj Ardi), del mandato specifico a impugnare. I ricorrenti hanno dedotto: errata interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. sostenendo che il richiamo al frontespizio della sentenza fosse sufficiente; omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581; e violazione del principio di retroattività della disposizione piu favorevole in relazione all'abrogazione operata dalla legge n. 114/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato la giurisprudenza che ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 13808/2024, De Felice) secondo cui il richiamo a una precedente elezione o dichiarazione di domicilio è ammesso solo se espresso e specifico e consente l'immediata e inequivoca individuazione nel fascicolo; il generico richiamo al frontespizio della sentenza non è sufficiente. Inoltre, per l'imputato assente, è obbligatoria la procura speciale a impugnare. Quanto alla abrogazione da parte della legge n. 114/2024, la Corte ha confermato l'applicabilità della disciplina vigente al momento del compimento dell'atto d'impugnazione (fino al 24/08/2024). Per questi motivi l'appello era inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
La Corte ha confermato che la richiesta di deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio (comma 1-ter) e, se l'imputato era assente, del mandato specifico a impugnare (comma 1-quater) disciplinano modalità dell'atto difensivo; il richiamo a una precedente dichiarazione e la sua collocazione nel fascicolo sono ammessi solo se espressi e tali da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte d'appello per dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti formali richiesti dall'art. 581.
art. 587, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'estensione dell'ammissione dell'appello da un imputato presente a uno assente, ma la Corte non ha ritenuto che ciò valga a sanare la mancata allegazione degli specifici atti richiesti dall'art. 581.
Ha abrogato le disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia (artt. 581 commi 1-ter e 1-quater). La Corte ha ritenuto che l'abrogazione non si applichi retroattivamente agli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge; perciò le regole vigenti al momento del deposito dell'appello continuano ad applicarsi.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
Fonte normativa che ha introdotto gli oneri di allegazione (mandato e dichiarazione/elezione di domicilio) poi abrogati; la Corte ha ritenuto le disposizioni non manifestamente irragionevoli e compatibili con i principi costituzionali.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di retroattività della disposizione più favorevole; la Corte ha escluso la sua applicazione per modifiche formali alle modalità dell'atto d'impugnazione già compiuto prima dell'abrogazione.
art. 11 preleggi
Applicato per stabilire che alla valutazione formale dell'atto d'impugnazione deve farsi riferimento alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto.
artt. 24, 27, 111 Cost.
Citate nella contestazione di illegittimità costituzionale; la Corte ha richiamato precedenti secondo cui le disposizioni impugnate non violano i diritti costituzionali invocati.
Massime di principio
- Perché un appello sia ammissibile quando una precedente dichiarazione o elezione di domicilio è già presente nel fascicolo, il richiamo deve essere espresso, specifico e consentire l'immediata e inequivoca individuazione del documento e del luogo per la notificazione; un richiamo generico al frontespizio della sentenza non basta.
- Se l'imputato era assente nel giudizio di primo grado, l'impugnazione del difensore richiede la procura speciale a impugnare allegata all'atto: l'assenza impone un mandato specifico per dimostrare la consapevolezza dell'atto.
- Le disposizioni procedurali abrogate si applicano comunque agli atti compiuti temporalmente prima dell'abrogazione; il principio della norma piu favorevole non opera automaticamente per modifiche formali delle modalità di esercizio dell'impugnazione già compiute.
- Le questioni di legittimità costituzionale degli oneri di allegazione introdotti dalla Riforma Cartabia sono state ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; quindi i difensori devono conformarsi ai presidi formali previsti fino alla data di abrogazione.
- Prassi difensiva consigliata: al deposito dell'appello allegare sempre la dichiarazione/elezione di domicilio o richiamarla esplicitamente con indicazione precisa della sua collocazione nel fascicolo; per imputati assenti, allegare la procura speciale a impugnare.
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