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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19511/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione: Del Grande contestava di essere ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione di due autovetture (una BMW e una Ferrari) relative alla Green Car s.a.s., nonostante avesse ceduto le sue quote societarie nel 2006 e il fallimento fosse dichiarato nel 2011. Denunciava errori sulla ricostruzione dei fatti (presunta demolizione della BMW nel 2005; vendita della Ferrari a società di leasing prima della cessione delle quote; valutazione negativa della mancata trascrizione), sostenendo che i beni fossero effettivamente presenti/ceduti correttamente al momento della fuoriuscita e che quindi non poteva risultare una distrazione imputabile a lui.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la contestata distrazione dei beni sia avvenuta nel periodo in cui l'imputato era ancora amministratore della Green Car, per cui la successiva dichiarazione di fallimento nel 2011 non esclude la responsabilità penale antecedente. Inoltre il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza richiesto in cassazione: ha richiamato deposizioni/attestazioni senza allegarne la trascrizione né avere chiesto alla cancelleria di inserirle nel fascicolo come previsto, rendendo incombente la carenza di documentazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Riferimento alle pene accessorie applicabili in caso di reati fallimentari; in sede di appello tali pene sono state rimodulate in senso più favorevole.

  • art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Prevede che copia degli atti specificamente indicati sia inserita dalla cancelleria in separato fascicolo; la Corte precisa però che tale norma non esonera il ricorrente dall'onere di indicare esplicitamente gli atti o di richiederne l'allegazione, e non può sostituirsi alla necessità dell'autosufficienza del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; collegata all'obbligo di indicare gli atti di cui si lamenta travisamento perché la cancelleria li inserisca nel fascicolo per la Corte.

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per sanzionare la parte ritenuta colpevole della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La responsabilità per distrazione di beni societari può sussistere anche se la dichiarazione di fallimento interviene anni dopo: ciò che conta è il momento in cui è avvenuta la condotta distrattiva (se durante l'amministrazione dell'agente).
  • Non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra la condotta distrattiva e il successivo fallimento: è sufficiente che l'agente abbia destinato risorse societarie ad impieghi estranei all'attività, cagionandone il depauperamento.
  • In cassazione i motivi che lamentano travisamento o manifesta illogicità della motivazione devono essere autosufficienti: occorre allegare o trascrivere integralmente gli atti decisivi richiamati o indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • La norma che prevede l'inserimento da parte della cancelleria degli atti indicati non solleva il ricorrente dall'onere di indicare chiaramente quali atti debbano essere inseriti o dall'obbligo di richiedere formalmente l'allegazione quando tali atti non sono già presenti nel fascicolo trasmesso.
  • Per contrastare un accertamento indiziario di distrazione (es. mancanza del corrispettivo nelle casse sociali o mancata trascrizione), il ricorrente deve fornire elementi probatori chiari e documentalmente prodotti in grado di rendere concreto il proprio rilievo; la sola asserzione non è sufficiente.

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