Cassazione Civile, Ordinanza n. 18750/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo un soggetto aveva chiesto l'ammissione di due crediti: uno per compensi pretesi come componente del consiglio di amministrazione della società poi fallita, in privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., e un altro per complessivi crediti di lavoro subordinato e connessi, asseritamente maturati dopo l'apertura del fallimento durante l'esercizio provvisorio, in qualità di direttore generale, deducendo anche un illegittimo licenziamento poi riconosciuto dal giudice del lavoro. Il tribunale aveva rigettato le opposizioni ritenendo operante la compensazione con due controcrediti del fallimento: un residuo debito di restituzione di mutuo, non contestato, e soprattutto un controcredito risarcitorio da mala gestio dell'ex amministratore/direttore generale, ritenuto superiore ai crediti insinuati. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) difetto di competenza della sezione ordinaria, assumendosi che la controversia sul credito risarcitorio dovesse essere devoluta alla sezione specializzata imprese; 2) violazione delle regole sulla compensazione, perché il controcredito della curatela non sarebbe stato certo e liquido; 3) violazione delle norme in tema di responsabilità degli amministratori e onere probatorio, per avere il tribunale riconosciuto il controcredito risarcitorio senza adeguata allegazione e prova delle condotte e del nesso causale; 4) censura sulle spese, rimasta assorbita. Il fallimento resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando l'omessa pronuncia su un'eccezione di inadempimento e l'omesso esame del giudizio pendente sul licenziamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato per difetto di interesse, poiché le questioni sollevate non erano state esaminate dal tribunale in quanto assorbite dalla ritenuta compensazione integrale. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'ammissibilità della compensazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che il controcredito risarcitorio opposto dal fallimento non era certo né di pronta e facile liquidazione, perché contestato nell'an e richiedente una complessa istruttoria sulle condotte di mala gestio e sul nesso causale con le perdite societarie; pertanto non poteva essere utilizzato in compensazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso sulla competenza; la Corte esclude che la questione integri un problema di competenza quando la sezione specializzata e quella ordinaria appartengono al medesimo ufficio giudiziario.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla competenza e sul cumulo delle questioni; non decisivo nel caso concreto.
d.lgs. n. 168/2003, art. 3, comma 2, lett. a)
Norma invocata per sostenere la competenza della sezione specializzata in materia di impresa; la Corte la ritiene non dirimente nel rapporto interno tra sezioni dello stesso tribunale.
artt. 146, 93, 95, 98, 99 e 101 l.fall.
Richiamati per fondare la disciplina dell'accertamento del passivo e dell'opposizione allo stato passivo, nonché la possibilità per il fallimento di opporre fatti estintivi o modificativi dei crediti.
La Corte ribadisce che la compensazione richiede, per quella legale, reciprocità di crediti certi, liquidi ed esigibili; per quella giudiziale il controcredito può essere liquidato dal giudice solo se certo nell'esistenza e di pronta e facile liquidazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla compensazione nel fallimento; la Corte applica il principio per cui il controcredito del fallimento deve comunque rispettare i requisiti di certezza e liquidità per operare in compensazione nel giudizio di accertamento del passivo.
Invocato dal ricorrente per contestare la responsabilità risarcitoria; la Corte non entra nel merito della responsabilità, ma rileva il difetto di prova e di accertamento sommario del controcredito.
Richiamati come base della responsabilità degli amministratori e dell'azione di responsabilità; la Corte osserva che il controcredito risarcitorio non poteva dirsi certo senza accertamento delle condotte e del nesso causale.
Invocato per censurare l'accertamento di fatto compiuto dal tribunale; la Corte accoglie la doglianza nella parte in cui il controcredito è stato ritenuto in assenza di adeguata prova.
Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Norma invocata per il privilegio del credito per compensi relativi all'attività svolta come componente del consiglio di amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il fallimento può opporre in compensazione i propri controcrediti solo se questi sono certi nell'esistenza e liquidi, ovvero, per la compensazione giudiziale, di pronta e facile liquidazione; se l'esistenza del controcredito è contestata, la compensazione non può essere pronunciata.
- La contestazione del controcredito non riguarda solo la sua quantificazione, ma anche la sua esistenza: quando è controverso l'an debeatur, il credito opposto in compensazione è inidoneo a operare come fatto estintivo del credito insinuato.
- Un credito risarcitorio fondato su asserita mala gestio dell'amministratore o direttore generale non è, di regola, immediatamente compensabile nel passivo fallimentare se richiede un complesso accertamento istruttorio su condotte, colpa e nesso causale con il danno.
- Nel rapporto interno tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa appartenenti al medesimo tribunale non si configura un problema di competenza in senso tecnico, ma una mera ripartizione interna degli affari.
- Il ricorso incidentale condizionato che censuri questioni rimaste assorbite dalla decisione impugnata è inammissibile per difetto di interesse, poiché tali questioni dovranno essere eventualmente riesaminate dal giudice di rinvio.
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