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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36817/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10 marzo 2025, deducendo tre motivi tutti qualificati come violazione di legge e difetto di motivazione. Dal testo emerge che il processo riguardava un contestato delitto di tentata rapina. In particolare, il ricorso contestava: il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante speciale introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; la determinazione della pena, ritenuta eccessiva, sebbene la Corte territoriale l'avesse collocata in prossimità del minimo assoluto edittale, pari ad anni 2 e mesi 6, mediante metodo sintetico; il mancato riconoscimento della continuazione, che secondo il ricorrente sarebbe stato privo di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i tre motivi erano reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto non censurabile la valutazione del giudice di merito sull'entità del danno e della violenza esercitata, sufficiente a negare l'attenuante speciale; ha considerato adeguata la determinazione della pena, fissata quasi al minimo edittale tramite metodo sintetico; e ha reputato congruamente motivato il diniego della continuazione sulla base degli elementi richiamati a pagina 4 della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente per il tema della continuazione, negata dalla Corte di merito con motivazione ritenuta adeguata.

  • art. 62-bis c.p.

    La sentenza fa riferimento a una circostanza attenuante speciale introdotta dalla Corte costituzionale n. 86/2024, negata in base alla valutazione dell'entità del danno e della violenza.

  • art. 615 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente reiterativi e si risolvono nella riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito, senza specifiche ragioni di illegittimità.
  • La negazione di un'attenuante speciale fondata sull'apprezzamento dell'entità del danno e della violenza è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non manifestamente contraddittoria.
  • La determinazione della pena effettuata dal giudice di merito con metodo sintetico, e collocata in prossimità del minimo edittale, non è censurabile quando risulti coerente con i criteri motivazionali esposti in sentenza.
  • Il diniego del riconoscimento della continuazione è legittimo se sorretto da una motivazione specifica e non illogica circa l'assenza di un medesimo disegno criminoso o di presupposti equivalenti, non potendo la cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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