Cassazione Civile, Ordinanza n. 16075/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da tre soggetti per i danni subiti dalle rispettive autovetture in occasione di un incendio. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda ex art. 2051 c.c. nei confronti del proprietario di un terreno confinante, ritenendo che l'incendio fosse collegato al cattivo stato di manutenzione del fondo, ricco di sterpaglia. La corte d'appello ha invece accolto il gravame del convenuto, ritenendo non provato che l'incendio avesse avuto origine nel suo terreno e valorizzando elementi istruttori diversi, tra cui la testimonianza di un intervenuto che indicava una direzione del fuoco verso il fondo e non dal fondo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 106 Cost. e dell'art. 158 c.p.c., poiché la decisione era stata redatta da un giudice ausiliario che aveva svolto le funzioni di relatore ed estensore; 2) violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendosi che la responsabilità del custode sussisterebbe anche se il fondo avesse alimentato l'incendio senza esserne l'origine, con conseguente necessità di prova del caso fortuito; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 360 n. 5 c.p.c. per travisamento e erronea valutazione delle risultanze istruttorie; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre i limiti della domanda e su eccezioni non rilevabili d'ufficio, avendo la corte territoriale censurato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e rilevato l'assenza di indicazioni del perito sulla dinamica dell'incendio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur a fronte della dichiarazione di incostituzionalità del ruolo del giudice onorario quale relatore/estensore, la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 ne aveva differito gli effetti al 31 ottobre 2025. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che essi, sotto la veste di violazione di legge e vizio di motivazione, miravano in realtà a una diversa ricostruzione fattuale del nesso causale e delle prove, già compiuta dal giudice di merito. Ha reputato il quarto motivo privo di interesse o comunque eccentrico, poiché la stessa sentenza d'appello aveva rilevato che il perito non aveva detto nulla sulla dinamica di insorgenza e propagazione dell'incendio. Le spese sono state compensate per la sopravvenuta pronuncia della Consulta; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità da cosa in custodia richiede la prova del nesso causale tra la cosa e il danno; nella decisione si esclude che tale nesso fosse stato provato in concreto, poiché la corte territoriale ha ricostruito i fatti ritenendo non dimostrata l'origine o la propagazione dell'incendio dal terreno custodito.
art. 106, secondo comma, Cost.
La censura sulla redazione della sentenza da parte di un giudice ausiliario è respinta alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale che ha differito gli effetti della declaratoria di illegittimità.
La dedotta nullità per asserita irregolare costituzione del giudice viene esclusa, in considerazione del differimento degli effetti della pronuncia costituzionale.
art. 111 Cost.
È invocato nel motivo relativo alla responsabilità da cose in custodia, ma la Corte non ne ravvisa violazione autonoma rispetto alla diversa ricostruzione fattuale operata in appello.
La doglianza è considerata una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, non un reale errore di diritto.
La censura sulla valutazione delle prove è ritenuta inammissibile perché mira a sostituire una diversa lettura degli elementi istruttori a quella del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo, ma la censura è respinta perché non sussiste la nullità dedotta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per denunciare violazione di legge, ma la Corte rileva che la doglianza in realtà investe l'accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il richiamo al vizio motivazionale non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o del fatto storico già esaminato dal giudice di merito.
La censura di ultrapetizione è respinta perché la sentenza d'appello si è limitata a constatare l'assenza di indicazioni del consulente sulla dinamica dell'incendio, senza pronunciarsi oltre i limiti della domanda.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; se il giudice di merito esclude in fatto che la cosa abbia originato o alimentato l'evento dannoso, la censura di legittimità che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio: le doglianze formalmente proposte come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando mirano soltanto a sostituire una lettura alternativa delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di nullità per asserita irregolare composizione del collegio va valutata alla luce della disciplina sopravvenuta e degli effetti differiti delle pronunce di incostituzionalità, quando espressamente stabiliti dalla Corte costituzionale.
- La censura di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. è infondata se il giudice si limita a rilevare l'insufficienza o l'irrilevanza di una consulenza tecnica rispetto alla dinamica causale, senza introdurre un thema decidendum nuovo o deciso su eccezioni riservate alle parti.
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