Cassazione Penale, Ordinanza n. 20177/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado per il reato continuato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena. Con l'unico motivo ha lamentato, da un lato, la mancata applicazione d'ufficio della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e, dall'altro, l'erronea determinazione della pena nell'ambito della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica e manifestamente infondata la censura sulla particolare tenuità del fatto, poiché il ricorso non indicava specificamente i presupposti che avrebbero consentito di apprezzare la decisiva rilevanza del dedotto vizio motivazionale. Ha inoltre giudicato manifestamente infondate le doglianze sulla pena, osservando che il giudice di merito si è conformato al principio secondo cui, nella continuazione, occorre prima individuare la violazione più grave e poi aumentare la pena base per i reati satellite. L'imputata è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato continuato; la sentenza riguarda solo la conferma della responsabilità e la rideterminazione della pena.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama il potere/dovere del giudice di rilevare d'ufficio cause di proscioglimento, inclusa la particolare tenuità del fatto, ma solo se il ricorso indica specificamente i presupposti che rendano decisiva la questione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in cassazione in modo generico; occorre allegare i presupposti fattuali e giuridici che la renderebbero applicabile.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche risultano già concesse in appello ai fini della rideterminazione della pena.
art. 81 c.p.
È il riferimento implicito al reato continuato: la pena va determinata individuando la violazione più grave e poi applicando l'aumento per continuazione.
Massime di principio
- In cassazione la deduzione del mancato rilievo d'ufficio della particolare tenuità del fatto è ammissibile solo se il ricorrente allega in modo specifico gli elementi fattuali e giuridici che renderebbero decisiva la censura; una doglianza generica è inammissibile o manifestamente infondata.
- Il giudice di merito, nella determinazione della pena per reati unificati dalla continuazione, deve prima individuare la violazione più grave considerando le circostanze aggravanti e attenuanti e il relativo giudizio di comparazione, per poi applicare gli aumenti per i reati satellite.
- La censura sulla quantificazione della pena è infondata quando la sentenza impugnata mostra di essersi attenuta al criterio della pena base per il reato più grave seguita dall'aumento per continuazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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