Cassazione Penale, Ordinanza n. 01133/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile nel caso concreto il vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. dal Tribunale di Milano, relativa al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il motivo dedotto consisteva nell'erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo il ricorrente, la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nel comma 5 della disposizione incriminatrice, e non nella fattispecie contestata. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre, il vizio sulla qualificazione giuridica è deducibile solo quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, circostanza non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa al reato oggetto di patteggiamento; il ricorrente sosteneva che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi del comma 5.
richiamati per indicare che la decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
stabilisce i limitati motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione accusa-sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
menzionata come legge che ha introdotto/modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non per ogni censura sulla decisione.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento solo quando la qualificazione adottata sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
- Se la deduzione difensiva mira in sostanza a contestare una diversa sussunzione del fatto ma non emerge una macroscopica incongruenza tra imputazione e qualificazione, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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