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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23493/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di partecipazione alla simulata cessione di beni in esenzione IVA verso operatori comunitari, nella qualità di gestore di fatto e intermediario italiano di una società. I motivi erano tre: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, deducendo che non fosse stata specificata la condotta concretamente tenuta; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova, assumendo che la responsabilità fosse stata fondata esclusivamente sul processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate; (3) censura sul trattamento sanzionatorio, perché la pena base sarebbe stata determinata oltre il minimo edittale, e sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuto immotivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le prime due doglianze, attinenti all'affermazione di responsabilità, non risultavano devolute al giudice di appello secondo la sintesi dei motivi riportata nella sentenza impugnata; il ricorrente, inoltre, non aveva contestato la completezza di tale sintesi né dedotto di avere effettivamente sollevato quelle questioni in secondo grado. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, poiché adeguatamente motivata: la pena era stata ritenuta congrua in ragione del contributo non marginale dell'imputato, dell'elevato ammontare delle operazioni simulate e dei precedenti penali; gli stessi elementi avevano giustificato anche il diniego delle attenuanti generiche. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato contestato; la condotta descritta consiste nella simulazione di cessioni di beni in esenzione IVA verso operatori comunitari.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per affermare il concorso dell'imputato nel reato tributario.

  • art. 192 c.p.p.

    invocato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte non entra nel merito della censura perché ritenuta non devoluta in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    utilizzato per qualificare come inammissibili le doglianze non dedotte nei motivi di appello o comunque non devolute al giudice di secondo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la necessità di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità che investono l'affermazione di responsabilità sono inammissibili se non risultano effettivamente devolute al giudice di appello e il ricorrente non contesta specificamente la sintesi dei motivi operata nella sentenza impugnata.
  • In cassazione non è consentito riesaminare nel merito il compendio probatorio né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici effettivamente dedotti e rilevanti.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia congrua e sorretta da elementi concreti, quali il contributo dell'imputato al reato, l'entità del fatto e i precedenti penali.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi ostativi specifici e non emergono fattori positivi meritevoli di valutazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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