Cassazione Civile, Ordinanza n. 02773/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da tre giudizi riuniti. Da un lato, alcuni comproprietari dell'immobile avevano chiesto il rilascio del bene e il risarcimento del danno per il mancato godimento, prima nei confronti della società che aveva eseguito o detenuto i lavori e di un soggetto collegato, poi anche nei confronti della società ricorrente, chiedendo inoltre l'eliminazione di asserite servitù gravanti sull'immobile e il risarcimento del danno. Dall'altro lato, la società ricorrente aveva proposto domande nei confronti dei proprietari per ottenere l'accertamento dell'avvenuto trasferimento, in suo favore, della proprietà del primo piano dell'immobile sulla base di un contratto di permuta; il pagamento di euro 15.000 per l'aumento di valore derivante dalla destinazione commerciale del bene; il pagamento di euro 9.828 per opere eseguite e per la sanatoria dell'immobile abusivo; in subordine, il valore delle migliorie e dei costi sostenuti, anche per addizioni e trasformazioni. Il Tribunale aveva condannato la società al rilascio dell'immobile e rigettato le altre domande; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto tre motivi, ma il testo della decisione non ne espone il contenuto puntuale, perché la Corte ritiene il ricorso radicalmente inammissibile per difetto del requisito di sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e per difetto di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto non contenesse una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e del fatto processuale, né una chiara indicazione delle reciproche pretese, delle difese delle parti, delle ragioni delle decisioni di merito e del tenore delle censure in appello. Ha inoltre rilevato l'insanabile difetto di specificità dei motivi, anche rispetto alla dedotta prova del contratto di appalto, alle attività asseritamente svolte per la sanatoria edilizia e alle modalità di conferimento del possesso e di esecuzione dei pretesi miglioramenti. In conseguenza dell'inammissibilità, non ha provveduto sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
I motivi devono essere specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione dei fatti e degli atti rilevanti su cui si fondano le censure.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve consentire, da solo, la piena comprensione della vicenda sostanziale e processuale; un'esposizione lacunosa dei fatti integra inammissibilità.
- Il requisito di sommaria esposizione dei fatti non è un formalismo, ma uno strumento per rendere intelligibili il significato e la portata delle censure contro la sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi di ricorso richiede il richiamo preciso delle difese, delle contestazioni, delle decisioni di merito e degli atti rilevanti; non è sufficiente un rinvio generico o frammentario agli sviluppi argomentativi.
- In sede di legittimità non è ammessa una nuova contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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