Cassazione Penale, Sentenza n. 9053/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione del 30/11/2021 con ricorso ex art. 625-bis c.p.p., deducendo due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 606 c.p.p. in relazione all'art. 625-bis c.p.p. e all'art. 368 c.p. (calunnia), sostenendo che esisteva un decreto di archiviazione per insussistenza del fatto riguardo alla falsità delle sottoscrizioni sui mandati che costituivano il presupposto logico-giuridico della calunnia, per cui la condanna sarebbe incompatibile con l'archiviazione; 2) errore percettivo della Corte circa l'individuazione dei mandati: la ricorrente lamentava che per tre persone offese i mandati riguardavano ricorsi ex legge Pinto davanti alla Corte d'appello di Lecce e non giudizi davanti al Tribunale di Trani, con conseguente travisamento della factualità e pregiudizio alla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che non sussista un errore di fatto ma un errore di valutazione: la questione dell'archiviazione è stata considerata ed è risultata non idonea a impedire la valutazione della calunnia poiché non sussisteva identità storico-naturalistica del fatto che potesse estendere automaticamente l'effetto preclusivo dell'archiviazione alla successiva decisione di merito; la falsificazione delle sottoscrizioni era un antecedente logico-giuridico esaminato incidentalmente ma non escludeva la configurabilità della calunnia. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la discrasia sui destinatari dei mandati fosse stata valutata dal giudice di merito e che la doglianza mirasse a ottenere una diversa ponderazione delle prove, cioè una rivalutazione tipica del merito non sindacabile in sede di legittimità; quindi non era configurabile un errore percettivo ai sensi dell'art. 625-bis. Per l'inammissibilità il giudice ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimede straordinario per l'errore di fatto in Cassazione, inteso come errore percettivo nella lettura degli atti; applicabile solo se l'errore è di percezione e non consistente in un diverso apprezzamento valutativo.
Norma che disciplina il reato di calunnia; la Corte ha confermato che l'accertamento della calunnia può richiedere l'esame incidentale di fatti anteriori (es. presunte falsificazioni) senza che un'archiviazione su tali fatti impedisca automaticamente la valutazione della calunnia, salvo identità storico-naturalistica del fatto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e travisamento del fatto); applicate per valutare se i motivi prospettati rientrassero nel sindacato di legittimità ovvero costituissero una richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato nella censura dedotta dalla difesa; la Corte non ha ritenuto che dalla normativa derivasse diritto del ricorrente a una diversa rilettura degli atti in sede di legittimità.
Richiamato nella motivazione in relazione agli effetti preclusivi delle decisioni; la Corte ricorda che l'estensione dell'effetto preclusivo richiede identità storico-naturalistica del fatto.
Norma che consente la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. tutela un errore di percezione documentabile nella lettura degli atti, non una diversa valutazione del merito: se la doglianza mira a una rivalutazione delle prove o della credibilità delle persone offese, è inammissibile.
- Un decreto di archiviazione relativo a fatti anteriori o connessi non ha automaticamente effetto preclusivo sull'accertamento di un reato diverso (es. calunnia), salvo che non sussista identità storico-naturalistica piena fra i fatti decisivi nelle due decisioni.
- Le discrepanze nella descrizione tecnica dei mandati o nell'individuazione dell'ufficio giurisdizionale competente (es. Corte d'appello ex legge Pinto vs Tribunale) vanno valutate in fatto dal giudice di merito; in Cassazione non possono essere usate per sollecitare una diversa ponderazione delle stesse prove.
- Le questioni attinenti alla rilevanza o attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese sono questioni di merito tipiche dei gradi di merito e non rientrano nel ristretto campo di intervento del ricorso per errore di fatto.
- In casi simili, chi impugna davanti alla Cassazione dovrebbe documentare in modo preciso e circostanziato l'esistenza di una svista percettiva nella lettura degli atti (ad esempio citando passaggi specifici non considerati o scorrettamente trascritti), evitando argomentazioni che chiedano una nuova valutazione probatoria.
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