Cassazione Penale, Ordinanza n. 25198/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza di appello deducendo, con due motivi, violazione di legge in relazione a due reati contestati: anzitutto la insussistenza del reato di cui all'art. 474 c.p., perché il marchio della merce non sarebbe stato registrato; in secondo luogo la insussistenza del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. per difetto dell'elemento soggettivo e, comunque, per mancanza del presupposto oggettivo della provenienza illecita del bene ricevuto. La Corte rilevava però che tali censure riproponevano doglianze già disattese in appello, e che il primo motivo era inoltre inammissibile perché non specifico rispetto alla decisione di non doversi procedere per prescrizione intervenuta già in primo grado, nonché perché la questione della mancata registrazione del marchio non risultava dedotta con l'appello e non era stata specificamente contestata in cassazione. Il secondo motivo veniva ritenuto subordinato al primo e dunque travolto dalla sua inammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di questioni già respinte in appello, che il motivo relativo all'art. 474 c.p. difettasse di specificità e introducesse una questione non dedotta in appello, e che l'inammissibilità del motivo principale comportasse il venir meno anche del secondo motivo subordinato. È stata inoltre richiamata la motivazione della corte territoriale, che aveva comunque valorizzato l'accertata contraffazione della merce e la consapevolezza dell'imputato, privo di documentazione contabile e incapace di spiegare la provenienza dei beni. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice relativa alla detenzione/commercio di beni con marchi o segni distintivi contraffatti; la censura difensiva verteva sulla mancanza del requisito del marchio registrato.
Richiamato come norma sulla ricettazione; la difesa sosteneva l'assenza dell'elemento soggettivo e del presupposto oggettivo della provenienza illecita del bene ricevuto.
Richiamato per affermare che, quando dagli atti emergano in modo evidente cause di assoluzione, il giudice di legittimità deve poter pronunciare immediatamente assoluzione anche in presenza di prescrizione, ma solo a fronte di motivi specifici e non contestabili.
Richiamato quale preclusione di ammissibilità per le censure non previamente dedotte con i motivi di appello, salvo contestazione specifica dell'eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo svolto nella sentenza impugnata.
Norma penale contestata nel merito come reato-presupposto della vicenda relativa alla merce contraffatta.
Norma penale contestata nel merito come ricettazione della merce di provenienza illecita.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure meramente riproduttive di motivi già proposti in appello e già disattesi con motivazione immune da vizi logici.
- Quando l'imputato ricorre avverso una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, per ottenere una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. deve dedurre motivi specifici che rendano evidente e non contestabile la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito.
- La questione non dedotta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; in mancanza di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, la censura è inammissibile.
- L'inammissibilità del motivo principale comporta il travolgimento dei motivi subordinati che ne presuppongono l'accoglimento.
- Ai fini della responsabilità per ricettazione e per i reati connessi alla contraffazione, la valorizzazione della contraffazione accertata, dell'assenza di documentazione contabile e dell'incapacità di giustificare la provenienza dei beni può sorreggere il giudizio di responsabilità.
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