Sentenza n. 1591/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 7368/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 13292/24, pubblicata in data 06/11/2024 e notificata il 25.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 25 novembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Il Ministero non aveva impugnato la sentenza e non aveva dato prova dell'adempimento. Il ricorrente ha inoltre dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza e accertando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Il Collegio ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione fungibile e l'inerzia amministrativa non può pregiudicare il creditore. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, se necessario, di stanziare e impegnare le somme, liquidarle, ordinarne e disporne il pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la proponibilità dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative alla trattazione camerale dell'azione di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, e in assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
- Quando il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico sia ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del relativo controvalore pecuniario, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo, se la prestazione ha natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare il proprio comportamento omissivo né l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando gli adempimenti contabili e amministrativi necessari all'integrale esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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