Cassazione Civile, Ordinanza n. 12029/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La controversia nasce da una domanda possessoria ex art. 703 c.p.c. proposta da alcuni condomini di un residence, che assumevano di essere possessori da oltre venticinque anni di un cortile pertinenziale utilizzato per il parcheggio e l’accesso ai posti auto. Essi lamentavano che una comproprietaria, unitamente ad altri comproprietari, avesse recintato una porzione del cortile con un muro, di fatto appropriandosene e rendendo più gravoso l’esercizio del loro godimento sull’area. Il Tribunale aveva accolto la reintegrazione nel possesso e ordinato la demolizione della recinzione; la Corte d’appello aveva poi rigettato sia l’appello principale dei soggetti che avevano realizzato la recinzione, sia l’appello incidentale dei possessori originari relativo all’usucapione. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1027, 1028, 1063, 1065, 1067 e 1168 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato il requisito della localizzazione del diritto di servitù di parcheggio, richiamando la giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 112, 116, 132 e ss. c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente, priva di adeguata indicazione degli elementi di prova e logicamente perplessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che il tema della mancata localizzazione del diritto di parcheggio non era stato devoluto nei gradi di merito ed era quindi nuovo in cassazione; in ogni caso, dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva che l’area destinata al parcheggio era ben individuata, tramite la presenza di stalli e la concreta limitazione imposta dalla recinzione. La Corte ha inoltre valorizzato il principio secondo cui la tutela possessoria può riguardare anche il possesso corrispondente a una servitù di parcheggio o di passaggio e che la nozione di utilitas della servitù è ampia, comprendendo anche la maggiore comodità o il soddisfacimento di bisogni sporadici del fondo dominante. Ha infine escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo la motivazione della Corte d’appello sufficiente a integrare il minimo costituzionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e degli ulteriori importi previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
norma posta a base dell’azione possessoria introdotta in primo grado
la tutela possessoria può riguardare anche il possesso corrispondente a una servitù di parcheggio o di passaggio
artt. 1027, 1028, 1063, 1065, 1067 c.c.
richiamati dai ricorrenti per contestare la disciplina e la configurabilità della servitù di parcheggio e la sua localizzazione
invocato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia
invocato per censurare la valutazione delle prove
richiamato per denunciare un vizio motivazionale
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione conforme alla proposta
applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
citato nel passaggio sulla legittimazione del collegio che decide dopo la proposta accelerata
Massime di principio
- La tutela possessoria può essere riconosciuta anche rispetto al possesso corrispondente all’esercizio di una servitù di parcheggio o di passaggio, quando lo spoglio o la modificazione materiale precludano o rendano più gravoso l’uso dell’area.
- Ai fini della servitù di parcheggio, il requisito della localizzazione deve risultare in concreto dall’assetto dei luoghi e dall’effettiva individuazione dell’area destinata alla rimessa dei veicoli; tuttavia, la questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata trattata nei gradi di merito.
- La nozione di utilitas della servitù è ampia e può comprendere anche vantaggi di mera comodità o il soddisfacimento di bisogni sporadici del fondo dominante, purché vi sia un nesso di strumentalità con il suo godimento.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l’iter logico-argomentativo del निर्णय; è invece sufficiente se dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della decisione e degli elementi probatori valorizzati.
- Nel giudizio di cassazione, il richiamo a una giurisprudenza successiva o più specifica non consente di superare l’inammissibilità o l’infondatezza della censura se il relativo tema non è stato devoluto nei gradi di merito.
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