Cassazione Civile, Ordinanza n. 21411/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare relativo alla vendita di un appartamento di proprietà del ricorrente a un terzo acquirente, concluso con l'intermediazione del resistente. Il venditore ha chiesto la restituzione di euro 24.000,00 che assumeva consegnati al mediatore a titolo di deposito. Il mediatore ha resistito affermando che le parti avevano concordato che, una volta realizzato il prezzo di euro 40.000,00, l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo sarebbe rimasta a lui come compenso per la mediazione. In primo grado la domanda di restituzione era stata accolta; in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi non provato il contratto di deposito e provato invece l'accordo sulla provvigione, anche sulla base di una missiva priva di data certa e di un modulo prestampato non sottoscritto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la corte d'appello considerato la natura a forma libera del deposito, la missiva al terzo e la relativa testimonianza, nonché la mancata prova dell'accordo sul compenso; 2) violazione degli artt. 1325, 1766, 2697, 2721 c.c. e 116 c.p.c., per avere escluso in via generale la possibilità di provare per testi il contratto di deposito, che sarebbe contratto reale e a forma libera, e per non avere applicato le deroghe al divieto testimoniale; 3) violazione degli artt. 1755 e 2697 c.c., per avere ritenuto provato l'accordo sulla provvigione sulla base di un modulo prestampato privo di sottoscrizione e di riferimenti personali o temporali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, assorbito il primo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che la prova testimoniale del contratto non è in radice preclusa dall'art. 2721, comma 2, c.c., poiché il giudice può ammetterla discrezionalmente in relazione alle circostanze del caso, con adeguata motivazione; inoltre ha ritenuto errata la valorizzazione probatoria di un modulo prestampato non sottoscritto e privo di riferimenti personali o cronologici, inidoneo a dimostrare l'accordo sulla provvigione. Il ricorso, quindi, è stato accolto con rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio
il motivo è stato dedotto per contestare la mancata considerazione di risultanze istruttorie e di fatti decisivi; la censura è stata però assorbita dall'accoglimento dei motivi di diritto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato il veicolo dei motivi di diritto relativi alla prova del deposito e dell'accordo sulla provvigione
richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
richiamato per qualificare il deposito come contratto reale a forma libera, dunque provabile con ogni mezzo nei limiti di legge
l'onere di provare il contratto di deposito e l'accordo sulla provvigione è stato correttamente posto dalla Corte a carico di chi ne faceva valere gli effetti; un modulo prestampato non sottoscritto non è prova sufficiente a carico della controparte
la prova testimoniale del contratto può essere ammessa in deroga al limite di valore del comma 1 quando il giudice lo ritenga giustificato da qualità delle parti, natura del contratto o altre circostanze, con adeguata motivazione; non esiste un divieto assoluto
richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove, senza autonoma specificazione nella motivazione di accoglimento
richiamato per contestare la prova dell'accordo sulla provvigione dovuta al mediatore; la Cassazione ha ritenuto necessario un valido supporto probatorio dell'accordo stesso
Massime di principio
- La prova testimoniale del contratto non è automaticamente esclusa per il solo superamento della soglia di valore prevista dall'art. 2721, comma 1, c.c.; il giudice di merito può ammetterla in deroga ai sensi del comma 2, purché motivi adeguatamente in base alla qualità delle parti, alla natura del contratto e alle circostanze del caso.
- Chi invoca l'esistenza di un contratto o di un accordo oneroso deve fornire la prova del relativo titolo; in mancanza, non può fondarsi la decisione su elementi documentali privi di sottoscrizione, di riferimenti personali specifici e di collocazione temporale certa.
- Un modulo prestampato, destinato alla disciplina generale dei rapporti del predisponente, se non sottoscritto e non riferibile con precisione alla parte contro la quale viene prodotto, non ha idoneità probatoria sufficiente a dimostrare un accordo contrattuale specifico.
- Quando il giudice di appello fonda la riforma della decisione di primo grado su una errata concezione dell'ammissibilità della prova testimoniale e su una inadeguata valutazione del materiale documentale, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame dei fatti alla luce dei corretti criteri di riparto dell'onere della prova.
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