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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31542/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda l'esecuzione di pene concorrenti a carico di un condannato, con particolare riferimento alla revoca di complessivi 360 giorni di liberazione anticipata e alla corretta determinazione della pena residua da espiare. Il giudice dell'esecuzione aveva rideterminato la pena ritenendo che il provvedimento di cumulo del pubblico ministero avesse errato nel non considerare ulteriori periodi di liberazione anticipata già concessi e non revocati, in particolare 139 giorni residuanti da un primo cumulo parziale e 41 giorni riconosciuti con ordinanza del 29 aprile 2025 a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione. Il Procuratore generale ha ricorso deducendo violazione di legge in relazione all'art. 657, comma 4, c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente applicato la fungibilità tra periodi di detenzione e liberazione anticipata, perché i giorni non goduti si riferivano a detenzioni anteriori alla commissione dei reati oggetto del successivo cumulo e non potevano essere sottratti alla pena relativa a fatti commessi in epoca successiva. Il resistente, con memoria, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso e la correttezza della mera operazione aritmetica compiuta dal giudice dell'esecuzione, assumendo che il periodo di liberazione anticipata revocato dovesse essere semplicemente riaggiunto alla pena da espiare senza operare il divieto di fungibilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione aveva travisato il contenuto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e non aveva considerato il divieto di fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p., applicabile anche alla liberazione anticipata. La Corte ha condiviso l'impostazione del pubblico ministero secondo cui era corretta la formazione di cumuli parziali con separato computo dei periodi di presofferto e dei benefici maturati in relazione a reati commessi in epoche diverse, e che i 139 giorni non goduti nel primo cumulo non potevano essere portati in detrazione rispetto al successivo cumulo relativo a reati commessi dopo il 2008 e, soprattutto, dopo il 2013. Ha inoltre chiarito che i 41 giorni riconosciuti per ingiusta detenzione erano già stati computati nel calcolo del fine pena e che la rideterminazione operata dalla Corte di appello era frutto di un errore. In conclusione, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., con eliminazione della errata rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    impone un divieto di fungibilità: i periodi di presofferto e, per quanto qui rileva, la liberazione anticipata possono essere imputati solo rispetto alle pene relative a reati commessi dopo la detenzione o dopo il beneficio, e non possono essere trasferiti a condanne per fatti successivi se riferiti a periodi anteriori

  • art. 78 c.p.

    richiamato come criterio moderatore da applicare ai cumuli parziali e non unitariamente alla fine

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    consente l'annullamento senza rinvio quando la decisione impugnata deve essere eliminata senza necessità di ulteriori accertamenti

  • art. 416-bis c.p.

    indicato come reato alla base della revoca della liberazione anticipata

  • d.l. n. 92/2014

    richiamato in relazione ai 41 giorni concessi a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione

Massime di principio

  • In tema di esecuzione di pene concorrenti, quando vi siano plurimi periodi di liberazione anticipata collegati a condanne per reati commessi in tempi diversi, occorre procedere alla formazione di cumuli parziali con distinto computo delle detrazioni riferibili a ciascun gruppo di reati.
  • Il divieto di fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p. si applica anche alla liberazione anticipata: un periodo maturato in relazione a detenzioni anteriori non può essere detratto dalla pena relativa a reati commessi successivamente.
  • Non è consentito creare un "tesoretto" di pena detraibile da utilizzare per reati futuri: il sistema impedisce che il presofferto o il beneficio maturato per fatti anteriori venga traslato su pene concernenti reati successivi.
  • Nel calcolo della pena residua in esecuzione, il giudice deve verificare con precisione se i periodi di detenzione o i benefici già riconosciuti siano stati correttamente imputati ai rispettivi cumuli parziali; una semplice operazione aritmetica sganciata dal divieto di fungibilità è erronea.
  • L'annullamento senza rinvio è appropriato quando l'errore del provvedimento impugnato consiste in una errata rideterminazione della pena eliminabile immediatamente, senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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