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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5653/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello su più profili: contestazione dell'aumento di pena in continuazione e della relativa motivazione (Montanaro G., M. S. Montanaro, Attolico); vizio di motivazione e travisamento probatorio con riferimento alle intercettazioni e negato riconoscimento dell'attenuante del ruolo minimo nonché doglianza sulla prescrizione (Di Lena); censure sul trattamento sanzionatorio e sulla riunione dei reati sotto il vincolo della continuazione e richiesta di applicazione del minimo edittale (Magaletti, Fiore, M. La Fortezza, G. La Fortezza); contestazione della qualificazione aggravata dei furti e del relativo effetto sulla prescrizione, nonché della congruità della condanna per riciclaggio in rapporto ai reati presupposto (Tondo). Alcuni ricorrenti inoltre hanno sollevato che circostanze aggravanti non risultavano dal capo di imputazione, con violazione del principio di correlazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: per i tre Montanaro/Attolico il motivo su continuazione era eccentrico rispetto alla statuizione (avevano rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e l'aumento era stato correttamente circoscritto al reato per il quale sono stati processati); per Di Lena i rilievi sulle intercettazioni e sull'attenuante risultano questioni di merito già adeguatamente motivate in appello e, in materia di intercettazioni, la valutazione spetta al giudice di merito salvo manifesta travisazione; la doglianza sulla prescrizione non tiene conto dei tempi di sospensione del giudizio; per Magaletti e Fiore le doglianze erano generiche o erroneamente riferite a principi non pertinenti e la pena base era stata fissata al minimo per il reato più grave; per i La Fortezza la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte ha motivato la mancata diminuzione per i precedenti; per Tondo la qualificazione aggravata dei furti (n.2 e n.5 art. 625 c.p.) era già stata effettuata in primo grado e la censura avrebbe dovuto essere proposta in appello; inoltre la contestazione sulla imputazione dei beni riciclati è infondata dato che il capo di imputazione indicava reati presupposto diversi da quelli per cui fu condannato in relazione ad altri episodi. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabili alle fattispecie le aggravanti previste dal primo comma (n.2 violenza sulle cose e n.5 numero di persone superiore a tre), con conseguente maggiore pena ed effetto sul termine di prescrizione ai sensi del secondo comma

  • art. 625, secondo comma, cod. pen.

    La maggiore pena prevista per il furto pluriaggravato (fino a dodici anni e sei mesi) è stata considerata rilevante per il calcolo della prescrizione, impedendo il maturare del termine prima della sentenza impugnata

  • art. 114 cod. pen.

    La norma richiamata (come attenuante relativa al ruolo di minima importanza, secondo quanto dedotto dal ricorrente) è stata negata dalla Corte di merito che ha valorizzato la piena compartecipazione del ricorrente; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non sindacabile in questa sede

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio di discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena base e nella graduazione fra attenuanti e aggravanti; la congruità della pena non è sindacabile in cassazione salvo vizio di arbitrio o insufficiente motivazione

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti in modo improprio: la Corte osserva che il principio richiamato attiene alla sentenza di patteggiamento (art.444) e non è pertinente rispetto alla sentenza impugnata

Massime di principio

  • Le censure sulla motivazione dell'aumento di pena in continuazione richiedono che il ricorrente dimostri concretamente quale errore sia stato compiuto e che la questione non sia eccentrica rispetto a quanto deciso; se l'appellante ha rinunciato a determinati motivi in appello, la cassazione non può riformare valutazioni sostanziali su quegli aspetti
  • Le interpretazioni delle intercettazioni costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; la Corte di cassazione interviene solo se è dimostrabile un travisamento della prova di tale portata da risultare manifesto o se vi è una doppia conformità delle decisioni di merito che si discosta in modo inequivocabile dal compendio probatorio
  • Le questioni relative alla prescrizione devono tener conto dei periodi di sospensione del termine (ad esempio per i gradi di giudizio); per contestare correttamente la prescrizione occorre calcolare tutti i termini e le sospensioni e sollevare la questione tempestivamente in sede di appello
  • La qualificazione giuridica dei fatti (es. aggravanti applicabili) che incide su termini di prescrizione o su entità della pena, se già valorizzata in primo grado, va contestata in appello; eccezioni sollevate per la prima volta in cassazione saranno, di norma, inammissibili
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; per ottenere la riforma in cassazione è necessario provare l'arbitrarietà o la manifesta illogicità della motivazione
  • Per questioni difensive che implichino inesattezze dell'imputazione (violazione del principio di correlazione), è necessario dedurle tempestivamente nel grado competente; se la contestazione riguarda nullità a regime intermedio va fatta valere già in appello

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