Sentenza del 09/08/2024 n. 22613 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania n. 2894/2/2020, depositata il 16 giugno 2020, che aveva respinto il suo appello e confermato il rigetto, da parte della C.T.P. di Salerno con sentenza n. 3275/02/2018, dell’impugnazione dell’avviso di accertamento IMU relativo al 2014. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente: la C.T.R. avrebbe recepito genericamente la decisione di primo grado senza esaminare le specifiche deduzioni sui requisiti soggettivi e oggettivi per l’esenzione prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che il Consorzio, composto da tre comuni e una provincia, operava per fini istituzionali. Ha inoltre lamentato l’omesso esame della contestazione relativa all’erronea determinazione della base imponibile. Con il secondo motivo ha denunciato, sotto il profilo processuale, l’omessa o apparente motivazione e il rinvio generico a una sentenza di altra sezione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la motivazione della C.T.R. era apparente: non chiariva la destinazione e l’effettivo impiego degli immobili, non spiegava perché le specifiche censure sull’esenzione fossero infondate e non esaminava la doglianza sulla base imponibile. Ha precisato che l’esenzione IMU richiede l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente che lo possiede per compiti istituzionali; non basta la natura pubblica o consortile dell’ente, né l’esercizio di attività imprenditoriali o di servizi pubblici. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi riconosciuta in via definitiva né l’esenzione né la debenza dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. a), presuppone l'utilizzo diretto da parte dell'Ente che soggettivamente usufruisce della esenzione e, dunque, che l'immobile deve essere adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta
L’esenzione richiede sia la titolarità dell’immobile da parte dell’ente sia il suo utilizzo diretto e immediato per compiti istituzionali propri dell’ente. La natura pubblica o consortile, da sola, non è sufficiente.
Art. 3, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
l'immobile deve essere adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992
Il requisito dell’utilizzo diretto si collega alla posizione dell’ente quale soggetto passivo: l’attività istituzionale rilevante deve essere riferibile proprio all’ente titolare dell’immobile.
Art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23 del 2011
l'esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di "finalità istituzionali", che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di "servizi pubblici", che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti
La disciplina ripropone il requisito della destinazione esclusiva a compiti istituzionali. L’esenzione non si estende automaticamente ad attività commerciali o a servizi pubblici svolti tramite soggetti diversi dall’ente, perché questi non coincidono necessariamente con le finalità istituzionali dell’ente proprietario.
Artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e art. 118 disp. att. c.p.c.
in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa
La decisione d’appello è nulla se si limita a richiamare la sentenza impugnata senza esporre le censure e le ragioni per cui le respinge, rendendo impossibile individuare il tema deciso e il fondamento della pronuncia.
Art. 132, quarto comma, c.p.c.
la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento
Una motivazione formalmente presente non è sufficiente: deve consentire di comprendere il ragionamento decisorio. Non può essere integrata dal lettore mediante congetture.
la denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile'"
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie radicali che incidono sulla sua esistenza o comprensibilità, tra cui la motivazione apparente; non rileva la mera insufficienza argomentativa.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione IMU prevista per gli immobili degli enti pubblici o dei consorzi, occorre dimostrare concretamente sia la titolarità rilevante sia l’utilizzo diretto ed esclusivo dell’immobile per compiti istituzionali propri dell’ente; la sola composizione pubblica o la dichiarazione di finalità istituzionali non bastano.
- L’esenzione non si estende automaticamente agli immobili destinati ad attività imprenditoriali o a servizi pubblici che non costituiscano compiti istituzionali propri dell’ente proprietario, anche quando tali attività perseguano un interesse collettivo.
- Il giudice d’appello deve esaminare le specifiche censure e spiegare perché le accoglie o le respinge. Il richiamo generico alla sentenza di primo grado o a un precedente, senza valutare i fatti e le contestazioni del caso, può integrare motivazione apparente e determinare la nullità della decisione.
- Quando sono contestati sia i requisiti dell’esenzione sia la determinazione della base imponibile, il giudice deve pronunciarsi su entrambe le questioni rilevanti; se la sentenza non lo fa e viene cassata, il giudice di rinvio deve riesaminarle sulla base degli elementi concreti.
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