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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18114/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di una porzione di fabbricato in cui i venditori si erano impegnati, per tre anni, alla manutenzione straordinaria dell'immobile, con garanzia fideiussoria fino a 60.000 euro. L'acquirente, ritenendo necessari interventi per infiltrazioni d'acqua dovute a carenze di impermeabilizzazione della copertura, fece eseguire lavori e incassò la garanzia. I venditori agirono per ottenere la restituzione della somma, sostenendo che l'escussione fosse illegittima, e in subordine invocarono l'arricchimento senza causa. Il tribunale accolse la domanda principale, ma la corte d'appello riformò la decisione ritenendo non provata, e neppure allegata, la rivalsa del garante nei confronti dei garanti/venditori; aggiunse comunque che dalla CTU emergevano interventi effettivamente riconducibili a manutenzione straordinaria. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) motivazione apparente ex artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., perché la rivalsa sarebbe stata allegata e documentata; 2) omesso esame di fatti decisivi e documenti (comunicazione del garante, estratto conto, istanza di rimessione in termini); 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione del fatto costitutivo della rivalsa; 4) nullità della sentenza per travisamento della prova, sostenendo che le opere eseguite non sarebbero manutenzione straordinaria ma risanamento conservativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché la censura non denunciava un vero travisamento della prova, ma contestava la valutazione di merito compiuta dalla corte territoriale sulla CTU, attività non sindacabile in sede di legittimità. Una volta esclusa l'ammissibilità del quarto motivo, sono divenuti privi di decisività anche i primi tre motivi, poiché la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata restava quella della legittimità dell'escussione della garanzia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché diretta in realtà a contestare la valutazione di merito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. ai fini della dedotta motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte distingue la dedotta nullità della sentenza da una reale critica alla valutazione probatoria, ritenendo la censura inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità non consente di riesaminare la valutazione del fatto operata dal giudice di merito; il travisamento della prova, così come prospettato, è stato escluso

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla non contestazione è stata ritenuta priva di decisività nel contesto della ratio decidendi autonoma

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati per il principio della ragione più liquida e per esigenze di celerità ed economia processuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia

  • art. 186-ter quater c.p.c.

    richiamato in fatto dalla parte ricorrente per indicare il momento di deduzione di una contestazione probatoria

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di travisamento della prova è ammissibile solo se si denuncia una vera erronea percezione del contenuto di un atto o di un documento; se, invece, si contesta il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato quel materiale probatorio, la doglianza investe un giudizio di fatto e non è scrutinabile in sede di legittimità.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente a reggere il dispositivo, l'inammissibilità o l'infondatezza della censura diretta contro tale ratio rende prive di decisività le ulteriori doglianze che presuppongono il suo superamento.
  • La deduzione di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, perché il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito.
  • La contestazione sulla mancata contestazione di un fatto o sulla tempestività delle deduzioni processuali è irrilevante se la decisione impugnata poggia su un autonomo accertamento di merito idoneo, da solo, a sorreggere il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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